CCNL Emittenti Radiofoniche: avviata la piattaforma per il rinnovo

Tra gli argomenti trattati formazione, lavoro agile ed aumenti retributivi

Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil  hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL per le imprese  esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali.
Di seguito gli argomenti trattati.
Formazione 
Secondo i sindacati sono necessarie politiche formative più corpose e solide che possano garantire significativi avanzamenti delle competenze alle lavoratrici e lavoratori. 
Professionalità contrattuali
Secondo i sindacati è necessario un aggiornamento del sistema delle professionalità contrattuali.
Lavoro agile
Necessaria maggiore conciliazione vita/lavoro con l'introduzione   dell’istituto dello “smartworking”.
Minimi retributivi
Si richiede un aumento complessivo in linea con gli indici Istat e con gli accordi interconfederali per il triennio futuro ma anche rispetto al biennio precedente, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali.

 

CCNL Dirigenti Piccola Industria: siglato il verbale di accordo

Rideterminato il minimo contrattuale mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2025 

Il 25 marzo 2025 è stato siglato, tra Confapi e Federmanager, l'accordo di rinnovo del contratto di settore per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi che avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili di base:
- per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, è stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Invece, per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025
A decorrere dal 1° aprile 2025, l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell'importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.
Con riferimento al congedo parentale, l'indennità pari all'80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione. 
Infine, con l'accordo in esame, sono state apportate modifiche in tema di:
- periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l'azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l'intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;
- trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;
- previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell'impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro. 
Infine, i termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
- 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
- 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
- 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
- 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio. 
In considerazione del fatto che tale accordo decorre dal 1° gennaio 2025, le Parti hanno concordato di erogare, a copertura dell'anno 2024, un importo a titolo di Una Tantum che verrà erogato in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di aprile 2025 e di giugno 2025:
- nella misura pari a 3.000,00 euro ai dirigenti inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 95.000,00 euro;
- nella misura pari a 2.000,00 euro ai quadri superiori inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 65.000,00 euro

Collegato Lavoro: pubblicata la circolare operativa

Illustrati i principali interventi in materia di somministrazione, lavoro stagionale, periodo di prova, lavoro agile e dimissioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 marzo 2025, n. 6).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito la circolare in commento che illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.

In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

Lavoro in somministrazione

Con il comma 1, lettera a, numero 1), l’articolo 10 del Collegato Lavoro interviene sull’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo. Con la modifica in esame si è inteso eliminare la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato. 

Soppressa la disciplina transitoria, la norma di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 

Invece, il comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo 10 in esame introduce all’articolo 31, comma 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015 2 ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. 

Si tratta, in particolare, dei contratti conclusi:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da start- up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50. 

Inoltre, il secondo periodo della medesima lettera a) dell’articolo 10, comma 1, consente all’utilizzatore di non conteggiare entro la percentuale in esame anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Infine, Il comma 1, lettera b), dell’articolo 10 modifica l’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di incentivare le opportunità di lavoro per i lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza. La norma stabilisce che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi dall’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Attività di lavoro stagionale

L’articolo 11 della Legge n. 203/2024 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81, in materia di attività stagionali chiarendo che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Rientra nella definizione di lavoro stagionale l’attività lavorativa svolta in un determinato periodo dell'anno e priva del carattere della continuità, sussumibile nella più ampia categoria del lavoro a tempo determinato, regolato dal citato D.Lgs. n. 81 del 2015 (articoli 19-29), dal quale si distingue per alcune eccezioni, in un’ottica di riduzione delle relative rigidità organizzative e gestionali. 

Durata del periodo di prova

La disposizione integra l’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2022, dando più puntuale attuazione, sul punto, alla direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. 

La norma trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati a far data dall’entrata in vigore della legge in esame, quindi dal 12 gennaio 2025.

 

Fondo Easi: anche per l’anno 2025 possibile l’adesione alla polizza familiari dei dipendenti

Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altro Fondo di Assistenza sanitaria integrativa

Il Fondo Easi, Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dei CED, ICT, Professioni Digitali e STP, ha informato che, anche per il 2025, grazie alla collaborazione con la Compagnia UniSalute, il dipendente avrà la possibilità di estendere la copertura sanitaria in favore dei propri familiari. Il costo dell’estensione della polizza sarà a carico del dipendente. La quota annuale è di:
- 156,00 euro per il coniuge o convivente more uxorio;
- 120,00 euro per ciascun figlio.
L'Ente precisa che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
- coniuge;
- convivente more uxorio;
- figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una semplice autocertificazione. Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. 

CCNL Autostrade: siglati gli accordi che introducono novità in materia di welfare, congedi e permessi

Le Parti hanno riconosciuto un'integrazione per i congedi parentali e l'erogazione di 20 borse di studio

In data 6 marzo 2025 Autostrade per l'Italia e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl si sono riunite per siglare una serie di accordi in materia di welfare, congedi, permessi e sicurezza. In materia di welfare aziendale, in riferimento alle borse di studio per i figli dei dipendenti, è stata stabilita l'erogazione per il triennio 2025-2027 di massimo 20 borse di studio l'anno. Nella fattispecie, i contributi sono di:
- 3.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui manca 1 anno al completamento del ciclo di studi accademico;
- 6.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui mancano 2 anni al completamento del ciclo di studi accademico. 
Viene stabilito anche che 2 delle 20 borse di studi siano destinate ai figli dei dipendenti affetti da neurodivergenze. 
Per quel che concerne, invece, il congedo parentale fruibile entro il 6° anno di vita del bambino, le Parti hanno stabilito, per l'anno 2025, l'integrazione dell'indennità erogata da parte dell'Inps nelle seguenti modalità:
- 1° mese: 100%;
- 2° mese: 100%;
- 3° mese: 80%;
- 4° mese: 50%;
- 5° mese: 40%;
- 6° mese: 40%
In materia di permessi sono stati disciplinati:
- congedo paternità e permesso volontario: quota giornaliera del premio di produttività mensile;
- permesso dismenorrea: il permesso può essere usufruito previa presentazione del certificato medico, con cadenza annuale;
- permessi stabiliti per le patologie DSA sono estesi a tutte le altre forme classificate come neurodivergenze. 
Per quanto riguarda, invece, la sicurezza sul lavoro sono state implementate una serie di disposizioni, tra cui l'assegnazione al personale coinvolto di un kit di protezione, composto da una cintura di supporto, sensore con tecnologia Bluetooth Low Energy e un'app mobile da installare sul telefono aziendale che comunica con il sensore collegato alla cintura. 

Riforma fiscale: pubblicato il Testo Unico versamenti e riscossione

È approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025, n. 71, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, relativa alla Delega al governo per la riforma fiscale.

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introduce un Testo unico che mira a superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei versamenti e della riscossione nel corso degli anni.

La necessità di un testo unico nasce dalla presenza di fonti normative diverse e spesso obsolete, che hanno reso complessa l'applicazione delle norme vigenti.

 

Il Testo unico si basa su una ricognizione sistematica della normativa esistente, operando un coordinamento delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione. Pertanto, il decreto esclude le norme considerate superate e tiene conto delle abrogazioni già effettuate da precedenti fonti legislative, introducendo ulteriori abrogazioni necessarie per garantire coerenza e chiarezza.

Le disposizioni contenute nel testo unico entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, dando così tempo agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove normative.

In generale, le disposizioni vigenti sono state trasferite nel testo unico senza modifiche sostanziali, salvo nei casi in cui è stato necessario un aggiornamento per riflettere l'attualità normativa o per eliminare elementi obsoleti.

 

Il D.Lgs. n. 33/2025 è composto da 243 articoli ed è suddiviso in:

- PARTE I - Disposizioni in materia di versamenti e riscossione;

- PARTE II - Funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

- PARTE III - Disposizioni varie, transitorie e finali.

 

Nel dettaglio, le norme recano una ricognizione della disciplina in materia di:

  • disposizioni in materia di riscossione spontanea (Titolo I), con riguardo alla disciplina generale relativa agli strumenti di riscossione e ai ruoli assunti dai soggetti tenuti all’esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte, al versamento unitario e alla compensazione di crediti e debiti concernenti, tra le altre, le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, al versamento di particolari tipologie di entrate, nonché agli interessi per la riscossione dei tributi indiretti;

  • riscossione delle imposte sul reddito (Titolo II), con particolare riferimento ai sistemi della ritenuta diretta, della ritenuta alla fonte, della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi;

  • rimborsi (Titolo III), con riguardo alle diverse modalità in cui vengono effettuati per le imposte sui redditi, nonché alle disposizioni che regolano i relativi interessi;

  • riscossione mediante ruoli (Titolo IV), con disposizioni che definiscono il ruolo e la cartella di pagamento, nonché la relativa sospensione legale e amministrativa;

  • estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (Titolo V);

  • riscossione coattiva (Titolo VI): espropriazione forzata (Capo II) con disposizioni di carattere generale, quelle applicabili all’espropriazione forzata, quelle specifiche in materia di espropriazione mobiliare ed espropriazione presso terzi; disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati (Capo III); procedure concorsuali (Capo IV);

  • mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE (Titolo VI) concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita dall’ordinamento;

  • funzionamento del servizio nazionale della riscossione (Parte II), con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti dell’agente della

    riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, declinati come oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità , adempimenti contabili, accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento, adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione, disposizioni concernenti il personale addetto alle attività di riscossione;

  • disposizioni transitorie e finali (Parte III), che attengono alle norme di coordinamento, alle abrogazioni rese necessarie dall’opera ricognitiva effettuata dal Testo unico e alla decorrenza delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2026.

 

CCNL Istruzione e ricerca: confronto tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. su personale docente e ATA

Rimane invariata la quota dei posti destinati al potenziamento degli organici

Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri di confronto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali di settore dedicati al tema degli organici del personale docente e ATA.
Per quanto riguarda l'organico docenti rimane invariata la quota dei posti destinati al potenziamento sul quale, però, verranno applicate le disposizioni contenute nel D.L. n. 71/2024 che hanno previsto l'attivazione in organico di diritto di un posto di insegnamento dell'italiano per gli stranieri (A-23) da destinare alle scuole dove si registrano classi con una presenza di alunni stranieri iscritti per la prima volta superiore al 20%. Per quanto riguarda il sostegno, è previsto un incremento di 1.866 docenti, in applicazione della legge di bilancio, che saranno assegnati proporzionalmente tra le diverse Regioni, solo alla scuola secondaria di II grado.
Le Parti Sociali hanno proseguito il confronto anche su due recenti decreti dedicati agli organici del personale ATA. Per quanto riguarda la revisione dei criteri per la riduzione di 2.174 posti prevista per l'anno scolastico 2026/2027, il colloquio si è chiuso con il giudizio fortemente negativo delle organizzazioni sindacali. Il decreto prevede un intervento che modifica i criteri di sviluppo del calcolo dell'organico operando esclusivamente sul profilo dei collaboratori scolastici ed esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado. Subito dopo il confronto è passato sul secondo D.M., che riguarda l'introduzione dei nuovi ordinamenti a seguito del CCNL.
La riunione si è conclusa con l'impegno da parte dell'Amministrazione di procedere ad una nuova convocazione nei prossimi giorni. 

CCNL Cinematografia – Addetti alle Troupe: resoconto assemblea del 22 marzo 2025

Si è svolta l'assemblea dei lavoratori Troupe per analizzare lo stato della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 marzo 2025 i lavoratori Troupe si sono riuniti, in previsione dei prossimi appuntamenti, al fine di analizzare i temi già oggetto della trattativa per il rinnovo del CCNL quali definizione orario settimanale, rilevazione oraria e valore straordinari, contrattazione di secondo livello e rappresentanza sindacale, formazione, AS.For Cinema.
Inoltre, hanno ribadito quanto segue:
- con riferimento all'orario di lavoro settimanale e giornaliero, è stato sostenuto che debba essere rispettata la normativa europea e nazionale.
- sul capitolo paghe e straordinari, oltre ad individuare le percentuali per avvicinare gli stessi all'attuale valore delle Golden Hour, dovrà esser rivisto il tetto massimo dei 65,00 euro proposti;
- la necessità di prevedere carichi di lavoro equi e garantire le condizioni di sicurezza;
-  necessità di prevedere un Organismo che possa vigilare sulla applicazione delle norme contrattuali con la reale possibilità di intervento in caso di comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori.
Nella giornata dell' 11 aprile verranno calendarizzate le date e gli argomenti di discussione tra le parti trattanti.

Magistrati onorari: accesso alla disoccupazione NASpI

Fornite istruzioni amministrative in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione per i soggetti del contingente a esaurimento (INPS, circolare 25 marzo 2025, n. 69).

In considerazione della disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2 del D.L. n. 75/2023, così come autenticamente interpretata dall’articolo 2 del D.L. n. 131/2024, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco del 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria in argomento. L’assolvimento del predetto obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Pertanto, con la circolare in commento, l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative  in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto.

Inoltre, a seguito della citata interpretazione autentica, l'INPS precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della NASpI e il 25 marzo 2025 (giorno della pubblicazione della circolare in argomento), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima data. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità, laddove applicabili, come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.7.

Invece, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie (come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.6) con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale (paragrafo 2.7 della medesima circolare n. 94/2015).

La presentazione della domanda

L'INPS informa che che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all'Istituto esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS all’apposito servizio dedicato presente sul sito istituzionale. Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al sito web dell’Istituto, l’indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact center multicanale.

Infine nella circolare in questione sono riepilogati i requisiti di accesso alla prestazione, la sua misura e durata.

Accesso telematico ai fogli di mappa catastale

Con un nuovo provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la disponibilità gratuita e telematica dei fogli di mappa catastale su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 marzo 2025, n. 147556).

L’articolo 7 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139, ha previsto, tra l’altro, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

 

La medesima norma ha disposto l’abrogazione dell’articolo 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, che prevedeva la vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa catastale.

 

Questa iniziativa si inserisce in un contesto normativo volto a semplificare l'accesso ai dati catastali, promuovendo l'uso di strumenti digitali e rispondendo alle esigenze di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubbliche.

 

Al riguardo, l'Agenzia rende noto che i fogli di mappa saranno disponibili gratuitamente nell'area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni

 

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale - in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto - e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale. Tale consultazione costituisce operazione soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al TUIC.

 

L’Agenzia delle entrate detiene la competenza esclusiva per la gestione dei sistemi informativi relativi ai dati catastali, escludendo ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette e per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio.

 

Infine, il provvedimento sottolinea che la disponibilità dei dati catastali non preclude l'accesso ai dati territoriali già regolamentati da normative precedenti.