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Collegato Lavoro: pubblicata la circolare operativa

Illustrati i principali interventi in materia di somministrazione, lavoro stagionale, periodo di prova, lavoro agile e dimissioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 marzo 2025, n. 6).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito la circolare in commento che illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.

In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

Lavoro in somministrazione

Con il comma 1, lettera a, numero 1), l’articolo 10 del Collegato Lavoro interviene sull’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo. Con la modifica in esame si è inteso eliminare la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato. 

Soppressa la disciplina transitoria, la norma di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 

Invece, il comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo 10 in esame introduce all’articolo 31, comma 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015 2 ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. 

Si tratta, in particolare, dei contratti conclusi:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da start- up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50. 

Inoltre, il secondo periodo della medesima lettera a) dell’articolo 10, comma 1, consente all’utilizzatore di non conteggiare entro la percentuale in esame anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Infine, Il comma 1, lettera b), dell’articolo 10 modifica l’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di incentivare le opportunità di lavoro per i lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza. La norma stabilisce che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi dall’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Attività di lavoro stagionale

L’articolo 11 della Legge n. 203/2024 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81, in materia di attività stagionali chiarendo che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Rientra nella definizione di lavoro stagionale l’attività lavorativa svolta in un determinato periodo dell'anno e priva del carattere della continuità, sussumibile nella più ampia categoria del lavoro a tempo determinato, regolato dal citato D.Lgs. n. 81 del 2015 (articoli 19-29), dal quale si distingue per alcune eccezioni, in un’ottica di riduzione delle relative rigidità organizzative e gestionali. 

Durata del periodo di prova

La disposizione integra l’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2022, dando più puntuale attuazione, sul punto, alla direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. 

La norma trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati a far data dall’entrata in vigore della legge in esame, quindi dal 12 gennaio 2025.

 

CCNL Dirigenti Piccola Industria: siglato il verbale di accordo

Rideterminato il minimo contrattuale mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2025 

Il 25 marzo 2025 è stato siglato, tra Confapi e Federmanager, l'accordo di rinnovo del contratto di settore per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi che avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili di base:
- per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, è stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Invece, per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025
A decorrere dal 1° aprile 2025, l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell'importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.
Con riferimento al congedo parentale, l'indennità pari all'80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione. 
Infine, con l'accordo in esame, sono state apportate modifiche in tema di:
- periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l'azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l'intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;
- trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;
- previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell'impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro. 
Infine, i termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
- 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
- 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
- 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
- 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio. 
In considerazione del fatto che tale accordo decorre dal 1° gennaio 2025, le Parti hanno concordato di erogare, a copertura dell'anno 2024, un importo a titolo di Una Tantum che verrà erogato in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di aprile 2025 e di giugno 2025:
- nella misura pari a 3.000,00 euro ai dirigenti inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 95.000,00 euro;
- nella misura pari a 2.000,00 euro ai quadri superiori inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 65.000,00 euro

Magistrati onorari: accesso alla disoccupazione NASpI

Fornite istruzioni amministrative in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione per i soggetti del contingente a esaurimento (INPS, circolare 25 marzo 2025, n. 69).

In considerazione della disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2 del D.L. n. 75/2023, così come autenticamente interpretata dall’articolo 2 del D.L. n. 131/2024, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco del 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria in argomento. L’assolvimento del predetto obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Pertanto, con la circolare in commento, l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative  in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto.

Inoltre, a seguito della citata interpretazione autentica, l'INPS precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della NASpI e il 25 marzo 2025 (giorno della pubblicazione della circolare in argomento), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima data. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità, laddove applicabili, come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.7.

Invece, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie (come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.6) con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale (paragrafo 2.7 della medesima circolare n. 94/2015).

La presentazione della domanda

L'INPS informa che che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all'Istituto esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS all’apposito servizio dedicato presente sul sito istituzionale. Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al sito web dell’Istituto, l’indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact center multicanale.

Infine nella circolare in questione sono riepilogati i requisiti di accesso alla prestazione, la sua misura e durata.

CCNL Cinematografia – Addetti alle Troupe: resoconto assemblea del 22 marzo 2025

Si è svolta l'assemblea dei lavoratori Troupe per analizzare lo stato della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 marzo 2025 i lavoratori Troupe si sono riuniti, in previsione dei prossimi appuntamenti, al fine di analizzare i temi già oggetto della trattativa per il rinnovo del CCNL quali definizione orario settimanale, rilevazione oraria e valore straordinari, contrattazione di secondo livello e rappresentanza sindacale, formazione, AS.For Cinema.
Inoltre, hanno ribadito quanto segue:
- con riferimento all'orario di lavoro settimanale e giornaliero, è stato sostenuto che debba essere rispettata la normativa europea e nazionale.
- sul capitolo paghe e straordinari, oltre ad individuare le percentuali per avvicinare gli stessi all'attuale valore delle Golden Hour, dovrà esser rivisto il tetto massimo dei 65,00 euro proposti;
- la necessità di prevedere carichi di lavoro equi e garantire le condizioni di sicurezza;
-  necessità di prevedere un Organismo che possa vigilare sulla applicazione delle norme contrattuali con la reale possibilità di intervento in caso di comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori.
Nella giornata dell' 11 aprile verranno calendarizzate le date e gli argomenti di discussione tra le parti trattanti.

CCNL Istruzione e ricerca: confronto tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. su personale docente e ATA

Rimane invariata la quota dei posti destinati al potenziamento degli organici

Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri di confronto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali di settore dedicati al tema degli organici del personale docente e ATA.
Per quanto riguarda l'organico docenti rimane invariata la quota dei posti destinati al potenziamento sul quale, però, verranno applicate le disposizioni contenute nel D.L. n. 71/2024 che hanno previsto l'attivazione in organico di diritto di un posto di insegnamento dell'italiano per gli stranieri (A-23) da destinare alle scuole dove si registrano classi con una presenza di alunni stranieri iscritti per la prima volta superiore al 20%. Per quanto riguarda il sostegno, è previsto un incremento di 1.866 docenti, in applicazione della legge di bilancio, che saranno assegnati proporzionalmente tra le diverse Regioni, solo alla scuola secondaria di II grado.
Le Parti Sociali hanno proseguito il confronto anche su due recenti decreti dedicati agli organici del personale ATA. Per quanto riguarda la revisione dei criteri per la riduzione di 2.174 posti prevista per l'anno scolastico 2026/2027, il colloquio si è chiuso con il giudizio fortemente negativo delle organizzazioni sindacali. Il decreto prevede un intervento che modifica i criteri di sviluppo del calcolo dell'organico operando esclusivamente sul profilo dei collaboratori scolastici ed esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado. Subito dopo il confronto è passato sul secondo D.M., che riguarda l'introduzione dei nuovi ordinamenti a seguito del CCNL.
La riunione si è conclusa con l'impegno da parte dell'Amministrazione di procedere ad una nuova convocazione nei prossimi giorni. 

CCNL Autostrade: siglati gli accordi che introducono novità in materia di welfare, congedi e permessi

Le Parti hanno riconosciuto un'integrazione per i congedi parentali e l'erogazione di 20 borse di studio

In data 6 marzo 2025 Autostrade per l'Italia e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl si sono riunite per siglare una serie di accordi in materia di welfare, congedi, permessi e sicurezza. In materia di welfare aziendale, in riferimento alle borse di studio per i figli dei dipendenti, è stata stabilita l'erogazione per il triennio 2025-2027 di massimo 20 borse di studio l'anno. Nella fattispecie, i contributi sono di:
- 3.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui manca 1 anno al completamento del ciclo di studi accademico;
- 6.000,00 euro complessivi per gli studenti a cui mancano 2 anni al completamento del ciclo di studi accademico. 
Viene stabilito anche che 2 delle 20 borse di studi siano destinate ai figli dei dipendenti affetti da neurodivergenze. 
Per quel che concerne, invece, il congedo parentale fruibile entro il 6° anno di vita del bambino, le Parti hanno stabilito, per l'anno 2025, l'integrazione dell'indennità erogata da parte dell'Inps nelle seguenti modalità:
- 1° mese: 100%;
- 2° mese: 100%;
- 3° mese: 80%;
- 4° mese: 50%;
- 5° mese: 40%;
- 6° mese: 40%
In materia di permessi sono stati disciplinati:
- congedo paternità e permesso volontario: quota giornaliera del premio di produttività mensile;
- permesso dismenorrea: il permesso può essere usufruito previa presentazione del certificato medico, con cadenza annuale;
- permessi stabiliti per le patologie DSA sono estesi a tutte le altre forme classificate come neurodivergenze. 
Per quanto riguarda, invece, la sicurezza sul lavoro sono state implementate una serie di disposizioni, tra cui l'assegnazione al personale coinvolto di un kit di protezione, composto da una cintura di supporto, sensore con tecnologia Bluetooth Low Energy e un'app mobile da installare sul telefono aziendale che comunica con il sensore collegato alla cintura. 

CCNL Poste: siglato accordo per la rete corrieri

Previste indennità e un compenso di 46,00 euro per la copertura di eventuali assenze dei corrieri

In data 20 marzo 2025, Poste Italiane e le OO.SS. Slp-Cisl, Confsal-Com, Failp-Cisal, Fnc-Ugl Com hanno siglato un accordo per la sperimentazione della nuova rete corriere pacchi. La firma sancisce la fine di un tavolo negoziale avviato il 13 marzo scorso. L'intesa porterà all'attuazione di nuove politiche attive del lavoro per il 2025, trasformazioni dei contratti da part-time a full-time nei settori del recapito e degli stabilimenti, nuove stabilizzazioni e miglioramenti economici. Infatti, sono previste:
- indennità giornaliera pari a 4,00 euro per tutti i lavoratori della rete;
- indennità per spostamento area di competenza (massimo 5 eventi mensili) pari a 4,00 euro aggiuntivi per evento. 
È previsto, inoltre, un compenso pari a 46,00 euro per la copertura di eventuali assenze, da suddividere tra corrieri dell'area di competenza. 
Nell'accordo viene precisato anche che per i titolari di linea ogni corriere avrà una linea assegnata all'interno di un'area di competenza composta da 3-4 linee, al fine evitare un'eccessiva elasticità operativa. 

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): con il rinnovo previsto un aumento medio di 175,00 euro

L'aumento salariale è diviso in due tranches: 100,00 euro da aprile 2025 e 75,00 euro da marzo 2027

Nella giornata di ieri Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Confapi Aniem hanno rinnovato la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla piccola e media industria dell’edilizia. Il contratto che interessa circa 80.000 addetti del settore delle costruzioni avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2028.
L'aumento stabilito è di 175,00 euro al 1° livello, diviso in due tranches:
- 100,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2025;
- 75,00 euro dal 1° marzo 2027. 
A seguito della sottoscrizione della parte economica le Parti Sociali si sono impegnate a concludere entro il 30 aprile i nodi rimasti sulla sorveglianza sanitaria, premialità, denuncia unica edile, trasferta nazionale e Fondapi. Entro il prossimo 30 giugno è invece prevista la commissione classificazione e coordinamento delle norme contrattuali. 
Per le OO.SS. l'intesa raggiunta conferma il valore importante delle relazioni industriali del settore ed assicura un aumento salariale significativo agli addetti del settore, che consente il recupero del potere di acquisto.

 

CIPL Edilizia Industria Ferrara: definiti i valori dell’EVR 2025

Le Parti hanno stabilito gli importi dopo la verifica degli indicatori medi relativi agli anni edili 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Il 13 marzo 2025 è stato siglato il verbale di accordo da Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Agci Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara che ha stabilito gli importi dell'EVR per l'anno 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato gli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione la cui erogazione, se dovuta, è prevista ne mesi da aprile a dicembre 2025 compresi.
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell'importo dell'E.V.R. territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori.
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l'importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo a periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.

Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 91,32 -
7 71,63 -
6 64,47 -
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

 Nel caso di aziende, invece, la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l'importo dell'EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.

Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 45,66 -
7 35,82 -
6 32,24 -
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17.91 0,10

L'accordo prevede, infine, che le le aziende dovranno inviare, entro il 19 aprile, una comunicazione alle RSA/RSU sulle risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R 

Attivo il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”

Comunicata la possibilità di presentare online le domande di contributo per l’anno 2025 (INPS, messaggio 25 marzo 2025, n. 1014).

A seguito della recente circolare n. 60/2025, l'INPS ha dato l'annuncio dell'attivazione online del servizio per la presentazione delle domande relative al "Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione" per l’anno 2025 tramite il proprio portale istituzionale. In particolare, le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

Peraltro, l'INPS chiarisce che, tenuto conto che la citata circolare è stata pubblicata il 20 marzo 2025, in sede di prima applicazione, per il solo 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al paragrafo 6 della circolare n. 60/2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga contenente le seguenti informazioni: denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.