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Ebiart FVG: contributo trasporti richiedibile entro il 31 marzo

La misura del contributo varia a seconda dell'importo della spesa documentata

L'Ente bilaterale regionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia (Ebiart) ha stabilito l'erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte all’Ebiart, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, che abbiano utilizzato i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/lavoro nel corso dell'anno 2024. I titoli di viaggio ammessi sono quelli annuali o quelli acquistati per un minimo di 6 mesi consecutivi. Il contributo sarà di:
- 200,00 euro, se la spesa documentata risulta essere superiore a 500,00 euro;
- 150,00 euro, se la spesa documentata risulta essere inferiore a 500,00 euro;
- 200,00 euro per i lavoratori dipendenti che per recarsi sul luogo di lavoro (sede dell’azienda) abbiano utilizzato la propria automobile solo qualora il tragitto percorso (andata-ritorno) sia superiore a 40 km. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2025. L'Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche dopo il 30 giugno 2025. Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
- copia titolo di viaggio nominativo;
- copia ricevute e documenti giustificativi di spesa;
- copia ultima busta paga ricevuta.
Nel caso di utilizzo della propria autovetture:
- autocertificazione attestante il tragitto casa-lavoro;
- copia Carta di circolazione dell’autovettura;
- copia ultima busta paga ricevuta.
Il contributo sarà erogato dall'Ente per il tramite dell’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

Aggiornate le FAQ sul Portale Integrazione Migranti

Inserite novità chiarimenti in materia di "Sfruttamento Lavorativo, Tratta e Violenza domestica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 marzo 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l'aggiornamento delle FAQ sul Portale Integrazione Migranti, in particolare con l'aggiunta di contenuti relativi all'argomento "Sfruttamento Lavorativo, Tratta e Violenza domestica". Sono stati infatti inserite novità e chiarimenti sull'applicazione del nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione (TUI), introdotto dal D.L. 145/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’articolo 22 del TUI. In sostanza, si tratta del rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato normato dall'articolo 603-bis del Codice penale che sanziona le condotte che integrano il fenomeno del cosiddetto caporalato.

È stata poi aggiornata la sezione relativa alle "Prestazioni Sociali" con un approfondimento sull’Assegno di inclusione (ADI) o reddito di inclusione, una misura di sostegno al reddito per coloro che sono in difficoltà economiche, che viene erogata dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Infine è stato inserito un nuovo contenuto nella scheda "Lavoro" con informazioni utili per l'ingresso e l'assunzione dei lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani o di persone con disabilità. Questi ingressi si aggiungono alle 9.500 quote già destinate dal Decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma con una procedura diversa.

 

 

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti dell’INL su sanzioni e macchinari

Pubblicati chiarimenti come previsto dall'accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 (INL, circolare 18 marzo 2025, n. 2668).

In coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'Ispettorato ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e su alcuni aspetti riguardanti le macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE. 

In particolare, riguardo al primo aspetto, infatti, il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza indicati nell’allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008. Ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento a una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (ad esempio, stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.
L’INL chiarisce dunque che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma a una violazione unica.

Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti. Il datore di lavoro deve anche valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V del medesimo decreto legislativo, applicabile per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, a un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del D.Lgs. n. 81/2008.
A riguardo, l’Ispettorato evidenzia che il legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” 89/392/CEE non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V. 

Macchine ante D.P.R. n. 459/1996

Per quel che concerne le macchine e le attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996, l'Ispettorato evidenzia che non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo D.Lgs. n. 17/2010.
Quindi, l'INL ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, D.Lgs. n. 81/2008).

Ebav Veneto: contributo per l’adesione al fondo di previdenza complementare

Entro il 30 aprile 2025 è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo una tantum 

L'Ente Bilaterale Artigianato Veneto offre un contributo, unico e non ripetibile, per ogni nuova iscrizione di un lavoratore a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno 2024.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.

Categoria Contributo Requisiti
Metalmeccanici Orafi Odontotecnici a) €500 una tantum per dipendente

b) €300 una tantum per dipendente

a) Dipendente under 35 anni

b) Dipendente con 35 anni compiuti

Alimentaristi Panificatori Trasporto merci a) €300 una tantum per dipendente

b) €200 una tantum per dipendente

a) Dipendente under 35 anni

b) Dipendente con 35 anni compiuti

Comunicazione Concia a) €200 una tantum per dipendente

b) €100 una tantum per dipendente

a) Dipendente under 35 anni

b) Dipendente con 35 anni compiuti

CIPL Terziario Rimini: siglato accordo per le assunzioni a tempo determinato per ragioni di stagionalità

Le Parti Sociali hanno individuato i periodi di effettiva stagionalità dal 15 marzo al 31 ottobre 2025

Il giorno 13 marzo 2025 si sono incontrati Confcommercio Imprese per l'ltalia della Provincia di Rimini e Filcams-Cgil Rimini, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs-Uil Emilia Romagna, per confrontarsi in merito alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità. 
In applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del CCNL TDS sono stati individuati i seguenti periodi di effettiva stagionalità: dal giorno 15 marzo al giorno 31 ottobre 2025. Tale durata è da considerarsi sperimentale per la stagione 2025. Dopo una prima fase di monitoraggio sull'utilizzo di tali contratti e delle specifiche ulteriori esigenze di flessibilità nell'impiego di risorse lavorative nei diversi ambiti del territorio provinciale, le Parti tramite apposito ed ulteriore accordo potranno individuare ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori.
Le Parti Sociali hanno inoltre precisato che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità, ai sensi dell’art. 75 del CCNL TDS in vigore, sono esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2025, nonché limitazioni di durata del rapporto, da limitazioni sugli intervalli temporali previsti e dalla necessita di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi.

CCNL Gas: avviate le trattative per il rinnovo

Al centro del dibattito l'aumento salariale di 315,00 euro complessivi per il triennio 2025-2027

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto, con una nota stampa del 19 marzo 2025, l'incontro con i rappresentanti delle associazioni datoriali Utilitalia, Proxigas, Assogas e Anfida per il rinnovo del CCNL Gas Acqua, che vede impiegati circa 50mila addetti in quasi 600 aziende. Il contratto è scaduto il 31 dicembre scorso. Al centro del confronto, la richiesta economica avanzata dalle Sigle all'interno della piattaforma rivendicativa che consiste in un aumento pari a 315,00 euro complessivi (Tec) sul parametro di riferimento, per il triennio 2025-2027. Inoltre, i Sindacati si sono soffermati anche sulla riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali e sono intenzionati a definire, prima della chiusura delle trattative, alla revisione del sistema classificatorio. 
Non mancherà anche un approfondimento sulla formazione del personale e su percorsi per rafforzare le norme sui temi della salute, sicurezza, ambiente, intelligenza artificiale, parità salariale di genere e genitorialità. Nei giorni a venire sono previsti altri appuntamenti al fine di accelerare e chiudere la trattativa quanto prima. 

Conversione quote di MBO in welfare aziendale: chiarimenti sull’applicazione del regime di esenzione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione (articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR) la quota di retribuzione variabile, cosiddetta MBO (management by objectives), convertita in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 20 marzo 2025, n. 77).

Nel caso di specie, la società istate attiva nel settore energetico vuole sapere se tale conversione possa beneficiare delle esenzioni previste per determinate spese, chiarendo le modalità attraverso cui i dipendenti possono convertire la quota di MBO in prestazioni di welfare.

 

In base al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente ''tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro''.

Il medesimo articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

In particolare, come chiarito dalla risoluzione 55/E/2020, se i benefit hanno finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) non possono beneficiare di esenzioni fiscali.

 

L'articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di Stabilità 2016 introduce un regime agevolativo per i premi di risultato, prevedendo che "Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa". La conversione dei premi di risultato di cui al citato comma 182 è poi espressamente riconosciuta dal comma 184.

Sul punto, la circolare n. 28/E/2016 chiarisce che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR siano fruiti in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva.

 

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

 

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, appare evidente che le prestazioni di Welfare che la società intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l'erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all'azienda.

Inoltre, i beneficiari sono dipendenti specificamente individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale e non sono dunque una categoria generale.

 

Alla luce delle predette considerazioni, l'Agenzia ritiene che la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell'articolo 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di Welfare, descritto dall'Istante.

Disabilità: la nuova procedura per la trasmissione dei dati socio-economici

Illustrate le nuove modalità che possono essere gestite dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo (INPS, messaggio 18 marzo 2025, n. 950).

L'INPS informa che, a seguito dell’accertamento della condizione di disabilità, la trasmissione dei dati socio-economici può essere effettuata dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, accedendo al nuovo servizio rilasciato sul Portale dell'Istituto, denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

In effetti, il D.Lgs. n. 62/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ha riformato anche i criteri e le modalità dell’accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la separazione tra l'accertamento e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata.

Attraverso il nuovo servizio, i soggetti in possesso di identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall’INPS per consentire la verifica del diritto all’eventuale prestazione economica riconosciuta.

La stessa modalità può essere utilizzata dalle associazioni di categoria.

Gli istituti di patronato possono utilizzare, invece, il servizio tramite il “Portale dei Patronati” (con le modalità indicate nel messaggio INPS n. 4684/2023).

Infine, l'Istituto comunica che per le domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati dalla sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2025, nonché in tutti gli altri ambiti non ancora coinvolti nell’attuazione della riforma, si continuerà a utilizzare per l'inserimento dei dati socio-economici la procedura attuale, tramite accesso al seguente servizio: “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: dopo l’incontro con Unionmeccanica-Confapi esteso lo sciopero

Dall'incontro sono emerse distanze tra la Parte datoriale e le Sigle che hanno esteso la mobilitazione a tutte le aziende Unionmeccanica-Confapi

Con un comunicato congiunto del18 marzo le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno fatto il punto su accaduto nel corso del quarto incontro, avvenuto il 17 marzo, con Unionmeccanica-Confapi per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, scaduto il dicembre scorso. Al centro del dibattito i punti chiave della piattaforma: salario, riduzione dell'orario di lavoro, mercato del lavoro e molto altro. 
Per quel che concerne l'aspetto retributivo, la parte datoriale ha avanzato una proposta che, secondo quanto evidenziato dalle Sigle, andrebbe oltre la previsione Ipca-Nei, senza però fornire dati certi sia in termini di costi che di tempistiche. Inoltre, Unionmeccanica si è detta disponibile a considerare la clausola di garanzia ma, neppure in questo caso, ha dato indicazione circa i termini. Mentre, per quel che concerne l'elemento perequativo, l'incremento economico è legato all'andamento Ipca-Nei e la sua erogazione dovrebbe tenere in considerazione la presenza di eventuali welfare aziendali. Per i sindacati, questa proposta viene considerata limitativa. 
Fumata nera anche in materia di riduzione dell'orario di lavoro, in prima battuta si dovrebbe decidere per la riduzione a livello aziendale e in seguito nazionale; stessa cosa per la regolamentazione del mercato del lavoro. Infatti, per la limitazione dei contratti non a tempo determinato e per i percorsi di stabilizzazione non è stata data disponibilità alla presa in considerazione delle richieste, tanto meno alla definizione di un Protocollo di Partecipazione. 
Alla luce di quanto emerso dall'incontro, le Sigle hanno deciso di estendere la giornata di sciopero prevista per il 28 marzo anche a tutte le aziende Unionmeccanica-Confapi. 

Trattamento IVA nel contratto di cointeressenza propria

L'Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle somme scambiate tra due operatori nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria (Agenzia delle entrate, principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3).

Il contratto di cointeressenza è regolato dall'articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che ''le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto''.

 

Dall'articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria:

  • contratto di cointeressenza ''impropria'' quando vi è l'apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili;

  • contratto di cointeressenza ''propria'' quando non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell'impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D'altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell'impresa si rivelasse profittevole. Questo schema contrattuale è considerato "parassicurativo", poiché genera un ''obbligo di fare'' avente natura reciproca, dove l'impiego di capitale è richiesto solo nell'eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell'accordo stesso. Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall'altra.

La società cointeressata beneficia del coinvolgimento della terza parte nel rischio d'impresa, ricevendo una quota degli utili come forma di protezione contro eventuali perdite.

 

L'agenzia sottolinea anche le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come quello di assicurazione e l'associazione in partecipazione.

A differenza del contratto di assicurazione, dove il premio è certo e legato a un rischio medio, nel contratto di cointeressenza non ci sono limiti definiti per l'intervento dell'assuntore nel ripianamento delle perdite. Inoltre, mentre nell'associazione in partecipazione è sempre previsto un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, di regola, il ''corrispettivo'' di quest'ultimo, nella cointeressenza l'apporto può mancare laddove venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

 

Per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia conclude che le somme attribuite o ricevute nell'ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall'aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA e sono qualificate come operazioni "fuori campo" secondo l'articolo 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.