CIRL Moda Artigianato Veneto: siglato il verbale di accordo di proroga

Viene prorogato al 28 febbraio 2026 il contratto per i dipendenti del settore

Il 19 febbraio 2025 le Parti sociali Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato il verbale di accordo di proroga del contratto di settore in scadenza. Tale proroga cesserà di produrre effetti dal momento del rinnovo del CCRL.
Difatti, si intendono prorogati gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo firmato il 9 ottobre 2017 e successive proroghe. 
Viene altresì prorogata la quota di 2,50 euro di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato in favore dei dipendenti. Tale somma viene versata dal datore di lavoro in una unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo. 
Si specifica che i datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2025, con riferimento ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo. 
Con l'accordo in oggetto, si intende prorogata anche l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dal CCRL. 

Agenzia delle entrate, soppresso codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

Con una nuova risoluzione l'Agenzia delle entrate annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 marzo 2025, n. 18/E).

La risoluzione n. 58/E/2022 ha fornito istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice identificativo”. 

 

Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si applicano più. Questo include anche le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti. 

 

Di conseguenza, la risoluzione annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Incentivo al posticipo del pensionamento 2025: implementato il sistema di gestione delle domande

Illustrate le modalità di richiesta del beneficio modificato dalla legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 799).

L'INPS ha comunicato di aver implementato il proprio sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022), come modificato dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

L’istanza in argomento è individuata dal seguente prodotto:

Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”;

Gruppo: Certificazione;

Prodotto: Verifica delle condizioni di accesso;

Tipo: Incentivo al posticipo del pensionamento.

L’istanza può essere presentata:
- direttamente dal sito istituzionale dell'INPS, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli istituti di patronato;
- contattando il Contact Center Multicanale.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo confronto al Ministero

I sindacati chiedono maggiori investimenti per ridurre il numero di crimini registrati negli ultimi mesi

Si è svolto nei giorni scorsi un nuovo incontro al Ministero dell'Interno con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs sui problemi strutturali del comparto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, dal tema degli assalti ai portavalori alle maggiori garanzie di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori del settore.
A tal proposito, vengono richiesti maggiori investimenti per prevenire il numero di eventi criminosi registrati negli ultimi mesi, oltre alla revisione del DM 269/2010 con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza per le guardie giurate e l’introduzione di una soglia minima di tre unità per gli equipaggi del trasporto valori e di almeno due addetti nei servizi notturni
I sindacati hanno ,inoltre, chiesto di riattivare il tavolo congiunto con le associazioni datoriali, mentre il Ministero conferma la volontà  di mantenere attivo un tavolo permanente, per monitorare e rafforzare le misure di protezione per le lavoratrici e i lavoratori.

Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

L'Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d'acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l'obbligo di effettuare ulteriori ritenute d'acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest'ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d'acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l'importo effettivamente pagato.

Pertanto, l'Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell'intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d'imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l'Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L'Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l'articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l'ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l'obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d'imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l'articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d'acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l'Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell'ambito dell'attività d'impresa svolta da quest'ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l'Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell'importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.

Lavori faticosi e pesanti: le indicazioni per la domanda

Le istanze devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per chi matura i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 801).

L'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2026. Peraltro, già con il messaggio n. 812/2024 l'Istituto aveva introdotto indicazioni per i lavoratori che desiderano richiedere il riconoscimento dello svolgimento di questa tipologia di lavori.

In particolare, con il messaggio in commento, viene comunicato che le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

L'opportunità è rivolta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli del settore privato che hanno accumulato contributi in gestioni speciali per lavoratori autonomi. È fondamentale che la documentazione necessaria venga presentata telematicamente, utilizzando il modulo AP45 e includendo la documentazione specificata nel decreto del Ministro del lavoro.

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico variano a seconda della categoria di lavoratori. Ad esempio, i lavoratori dipendenti devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva e un'età minima di 61 anni e 7 mesi, mentre i lavoratori autonomi devono avere un'età minima di 62 anni e 7 mesi.

Per poter beneficiare del riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti, l’INPS rammenta che la presentazione della domanda oltre il termine stabilito comporterà un differimento della decorrenza della pensione; è consigliabile, quindi, rispettare la scadenza, per non subire ritardi nei pagamenti.

Il messaggio in argomento include, infine, ulteriori dettagli riguardanti la documentazione necessaria e le indicazioni specifiche sui requisiti e sulla procedura da seguire.

Manageritalia: attivo il servizio AskMit

AskiMit è il servizio per i professionisti su questioni lavorative, previdenziali, legali, fiscali e assicurative

Manageritalia ha attivato un servizio online che offre consulenze altamente qualificate entro 48 ore per gli Executive Professional in  merito a questioni lavorative e familiari e nello specifico questioni contrattualistiche, previdenziali, fiscali, legali, assicurative legate ai rischi sul lavoro, in casa e per la famiglia, Caaf e relative al Fasdac.
Per quanto riguarda la consulenza pensionistica di seguito i servizi:
-  videoconferenza su previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), includendo servizi come:
- verifica delle situazioni contributive Inps (Ago, gestione separata, fondi speciali, Gestione dipendenti pubblici e lavoratori dello spettacolo) e Casse professionali;
- valutazione della convenienza di riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, cumuli e computi;
- sviluppo della decorrenza, calcolo importo della pensione e proiezioni future;
- versamenti contributi all’estero.
Per quanto riguarda il Fasdac di seguito i servizi:
- risposte e consulenza su prestazioni e normativa Fasdac;
- prestazioni in forma diretta;
- rimborsi in forma indiretta;
- nomenclatore e regolamento Fasdac;
- regole di assistibilità per i familiari.
Per quanto riguarda la materia assicurativa di seguito i servizi: 
- risposte sulle coperture dei rischi di ogni tipo: lavoro, azienda, persona, casa e famiglia:
- studio delle polizze in corso e spiegazione delle clausole e garanzie;
- assistenza nella definizione di pratiche assicurative personali;
- analisi dei bisogni, informazione e sensibilizzazione;
- convenzioni assicurative come rca, emergenze, previdenza, patrimonio.
Per quanto riguarda l'ambito legale di seguito i servizi:
- risposte sugli aspetti legali della professione e della vita privata;
- diritto civile (contenziosi, separazione, responsabilità, famiglia ecc.);
- diritto societario e amministrativo, per imprese e associazioni;
- sicurezza sui luoghi di lavoro;
- trattamento dei dati e riservatezza;
- gestione degli immobili (contratti, locazione e vendita, successione).

CCNL Istruzione e ricerca: incontro tra Aran e Sindacati per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. richiedono l'aumento dei salari ed il rafforzamento del ruolo della contrattazione integrativa nazionale

Nelle scorse settimane si è svolto il primo incontro di trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022/2024 del comparto Istruzione e ricerca. La trattativa è attesa da circa 1.300.000 lavoratori di scuola, università, ricerca e Afam che attendono il rinnovo del contratto ormai scaduto da anni.
Nell'incontro non sono state affrontate tematiche specifiche, ma le OO.SS. hanno denunciato la grave responsabilità del governo che ha licenziato l'atto di indirizzo a triennio abbondantemente scaduto, in un contesto che ha messo a dura prova il potere di acquisto dei salari del personale del comparto.
Le rivendicazioni al tavolo di trattativa riguarderanno, come affermato dai Sindacati, l’estensione dei diritti per il personale precario e l’aumento dei salari, il rafforzamento del ruolo della contrattazione integrativa nazionale e di posto di lavoro, la valorizzazione di tutte le professionalità e il rigetto di qualsiasi ipotesi di gerarchizzazione del lavoro e di altre premialità legate alla performance
 

Chiarimenti AdE sugli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile

Con interpello all'Agenzia delle entrate vengono richiesti chiarimenti sull'interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni fiscali in relazione a un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso di una Società. In particolare, l'Istante richiede chiarimenti sull'articolo 83, comma 1, del TUIR, modificato dal D.L. n. 73/2022, e sull'articolo 8, comma 1bis, dello stesso D.L., ai fini dell'IRES e dell'IRAP (Agenzia delle entrate, risposta 4 marzo 2025, n. 63).

La questione centrale è la correzione di un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, relativo a un errore di contabilizzazione avvenuto nel 2022. La società di capitali istate, operante nel settore del trasporto merci, non classificabile come microimpresa secondo l'articolo 2435ter del codice civile, ha redatto il bilancio in forma abbreviata e ha superato i limiti dimensionali per la revisione legale a partire dall'esercizio 2023. La Società ha acquistato nel 2022 due semirimorchi usati, la cui fattura è stata erroneamente contabilizzata come costo operativo anziché come attivo patrimoniale, con conseguenze dirette sulla determinazione dell'IRES e dell'IRAP per l'esercizio fiscale 2022. L'errore è stato attribuito a una registrazione superficiale della fattura elettronica, dove il software contabile ha proposto automaticamente un conto di costo anziché il corretto conto di attivo. Questo ha portato a una errata inclusione di costi di beni strumentali ammortizzabili nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali. Nel corso del 2023, la Società ha identificato l'errore e, in conformità con il Principio Contabile OIC 29, ha proceduto alla correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. La Società sottolinea che le disposizioni dell'articolo 8 del D.L. n. 73/2022 riconoscono rilevanza fiscale ai componenti corretti in bilancio, eliminando la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Tuttavia, l'errata registrazione ha comportato una qualificazione errata della natura del componente negativo di reddito, poiché il costo dei beni strumentali è dedotto dal reddito imponibile in base alla quota di ammortamento prevista dagli articoli 102 TUIR e 5 D.Lgs. n. 446/1997.

 

In relazione agli effetti fiscali della correzione degli errori contabili, l'Agenzia delle entrate sottolinea che, in base all'attuale formulazione dell'articolo 83, comma 1, del TUIR ''ai soggetti che procedono alla correzione di errori contabili in bilancio e che applicano la ''derivazione rafforzata'' e sono sottoposti a revisione legale, viene riconosciuto a fini fiscali il corrispondente componente correttivo nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita; possibilità che viene, tramite le previsioni del richiamato comma 1bis, estesa anche ai fini dell'IRAP per le voci di bilancio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.

La citata modifica normativa, quindi, consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, sia quelli qualificati come ''rilevanti'', sia come ''non rilevanti'' in applicazione di corretti principi contabili, nell'esercizio/periodo di imposta in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa di cui ai commi 8 e 8bis del D.P.R. n. 322/1998.

Ciò comporta, altresì, che nei confronti del contribuente che procede a detta correzione risulta preclusa la possibilità di ricorrere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa per emendare quella del periodo d'imposta in cui si è verificato l'errore contabile oggetto della procedura di correzione. Analoga soluzione deve ritenersi applicabile anche ai fini dell'IRAP per quanto riguarda la correzione degli errori contabili che riguardano le voci rilevanti ai fini della determinazione del tributo regionale.

 

Come già ricordato nella risposta dell'Agenzia n. 73/2024, la finalità delle modifiche introdotte dall'articolo 8, commi 1, lettera b), e 1bis, del D.L. n. 73/2022 risiede nella volontà del Legislatore fiscale di semplificare gli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformità ai principi contabili evitando così alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento.

 

Nel caso di specie, dunque, coerentemente a quanto affermato nella suddetta risposta n. 73/2024, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti tramite un'apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento non dedotta nel 2022, l'Agenzia ritiene che la Società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir per il periodo d'imposta a cui detta quota si riferisce.

Infine, per quanto riguarda l'IRAP, la correzione dell'errore comporterà una variazione in aumento del valore della produzione per i costi dedotti erroneamente nel 2022 e una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento relativa al 2022.

CIPL Edilizia Industria Valle D’Aosta: determinato EVR 2025

A seguito di verifica dei parametri, l'importo da erogare è del 4%

Le Parti sociali Ance Valle d'Aosta, Cna Valle d'Aosta, Confartigianato Imprese Valle d'Aosta e le sigle sindacali della Valle d'Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l'Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.

Industria

 

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 68,83
Sesto livello 61,95
 Quinto livello 51,62
Quarto livello 48,18
Terzo livello 44,74
Secondo livello 40,26
Primo livello 34,41
Livello Operai Importo orario
Quarto livello 0,28
Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Artigianato

Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 72,19
Sesto livello 63,18
Quinto  livello 52,64
Quarto  livello 48,76
Terzo  livello 45,60
Secondo livello 40,31
Primo livello 35,21
Livello Operai Importo orario
Quinto livello 0,30
Quarto livello 0,28
 Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20