CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: ratificato l’accordo di rinnovo del contratto di settore

Previsto un aumento economico di 175,00 euro per il livello medio

Il 12 marzo 2025, a seguito di un intenso percorso di confronto, le Parti sociali hanno ufficialmente sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Agidae per il triennio 2023-2025. 
Tale accordo, che interessa gli oltre 17 mila lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, prevede significativi miglioramenti sul piano economico, normativo e del welfare, rafforzando le tutele dei dipendenti. 
Dal punto di vista economico, invero, è stato previsto un aumento complessivo pari a 175,00 euro al livello medio C2, che verrà erogato in due tranches:
- 100,00 euro a partire da febbraio 2025;
- 75,00 euro con la busta paga di ottobre 2025. 
Inoltre, vengono incrementate sia le maggiorazioni per il lavoro supplementare, lavoro notturno e per le ore notturne lavorate nei giorni festivi; sia l'indennità per la presenza notturna nelle strutture socioassistenziali educative per i minori, che arriva fino a 45,00 euro. 
Un altro aspetto importante dell’accordo, è l’introduzione della previdenza complementare, con la nascita del fondo Previfonder. Difatti, a partire dal 1° febbraio 2025, i datori di lavoro dovranno versare per ogni dipendente una quota pari al 1,5% della retribuzione ed i lavoratori potranno versare una quota a proprio carico ed il Tfr. 
Con riferimento all'inquadramento professionale, dal 1° marzo 2025, per il personale senza titolo specifico impiegato nell’attesa notturna nelle comunità per minori viene istituita la nuova posizione economica A1. 
Infine, previste novità anche in tema di maternità, stabilendo il diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria.

CCNL Terziario (Confimea-Ugl): sottoscritto protocollo straordinario

In attesa del rinnovo del contratto previsti Una Tantum ed incrementi retributivi

Il 29 gennaio 2025 Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane d'Imprese industriali, Commerciali, Artigiane, Agricole e dei Servizi e della Professioni e
Ugl Terziario Nazionale hanno sottoscritto un protocollo straordinario. 
Il contratto sottoscritto in data 22 febbraio 2021, in piena emergenza pandemica, non aveva previsto incrementi economici per la particolare gravità del periodo. Pertanto le Parti Sociali, in attesa del rinnovo del CCNL, hanno convenuto sulla necessità di dare una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto, avuto riguardo del congelamento delle retribuzioni previsto dal contratto in vigore fino al 31 dicembre 2023. 
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 700,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. L'importo verrà riconosciuto in tre soluzioni, nelle quantità ed alle scadenze di seguito indicate:
- 300,00 euro lordi con la retribuzione di febbraio 2025;
- 200,00 euro lordi con la retribuzione di maggio 2025;
- 200,00 euro lordi con la retribuzione di luglio 2025.
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2023. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Inoltre al personale in forza verranno erogate delle somme a titolo di incremento del minimo retributivo della retribuzione nazionale conglobata. In particolare:
- 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° marzo 2025; 
- 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° giugno 2025;
- 30,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° ottobre 2025. 

Pensionati all’estero: parte l’accertamento dell’esistenza in vita 2025 e 2026

Il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte e sarà effettuato da effettuata da Citibank N.A. (INPS, messaggio 13 marzo 2025, n. 890).

Come di consueto, l’INPS ha reso noto l’avvio della campagna per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero; in questo caso si tratta dell’accertamento per gli anni 2025 e 2026.

La verifica viene effettuata come in precedenza dalla Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.

Il processo di verifica sarà articolato in 2 fasi. La prima, riferita all’anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

L’INPS evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Nella circolare in commento, inoltre, sono inclusi i criteri di esclusione di alcuni gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica 2025 e di produzione della prova dell’esistenza in vita, nonché le modalità di riemissione delle rate non pagate e i canali di contatto con il servizio di supporto Citi.

CIPL Edilizia Industria Milano, Lodi, Monza e Brianza: definito l’EVR 2025

Stabilito l'importo nella misura del 4%

Lo scorso 10 marzo è stato siglato dall'Associazione delle Imprese Edile Complementare  e la Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil delle Province di Milano, Londa, Monza e Brianza il verbale di accordo per l'applicazione dell'EVR spettante nel 2025 e definito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2024.
I parametri verificati sono stati:
1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Viene, inoltre, stabilito che le aziende che hanno titolo per non erogare l'EVR 2025 o per erogarlo in misura ridotta pari al 65% dell'EVR territoriale dovranno rispettare la procedura di verifica dei parametri aziendali. 

730/2025: pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 12 marzo 2025, n. 120707, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Con provvedimento  n. 114763/2025 dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

 

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei modelli 730/2025 e delle schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, seguendo le specifiche tecniche delineate negli Allegati A e B del nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

 

I sostituti d'imposta che offrono assistenza fiscale sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai modelli 730-4, sia direttamente che tramite intermediari abilitati. È fondamentale che queste operazioni siano eseguite secondo le specifiche tecniche stabilite, per garantire la corretta elaborazione delle dichiarazioni e il rispetto delle normative fiscali vigenti.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia deve provvedere a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito web istituzionale nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

 

Il documento stabilisce anche che i CAF e i professionisti abilitati possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sui modelli cartacei 730-3/2025, a condizione che seguano le specifiche tecniche indicate.

 

È previsto che eventuali correzioni alle specifiche tecniche siano pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, assicurando così un aggiornamento continuo delle procedure da seguire.

 

Lavoratori in quiescenza: indicazioni sul riconoscimento della malattia

Fornite indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (INPS, circolare 11 marzo 2025, n. 57).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori percettori di trattamenti di quiescenza.

In particolare, considerato l’attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la malattia ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

In effetti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia - pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

Infine, va precisato che la pensione di inabilità è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. In caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene pertanto revocata.

CCNL Case di Cura: proclamato lo sciopero nazionale

Previsto lo sciopero il prossimo 22 maggio 

Nei giorni scorsi, le associazioni datoriali Aiop e Aris  hanno dichiarato di non continuare le trattative per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata e la sottoscrizione di un unico CCNL Aiop/Aris RSA, a fronte del rifiuto del Ministero e delle Regioni all'integrale copertura dei costi contrattuali. 
I sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno, invece, ritenuto non corretto il comportamento delle associazione datoriale ed hanno promosso lo sciopero nazionale per il prossimo 22 maggio
Hanno, pertanto, inviato il verbale di mancato accordo e la nota sulla proclamazione dello sciopero, con l'invito ad indire assemblee ed azioni di protesta e mobilitazione, come:
- presidi davanti alle sedi con volantinaggio e imbandieramento;
- predisposizione di materiale unitario per dare visibilità alla vertenza, anche ai pazienti e ai loro familiari;
- richiesta di un confronto immediato con l’azienda sui servizi minimi essenziali e sui contingentamenti;
- attuazione di tutte le iniziative locali e regionali ritenute utili a dare visibilità alla situazione di stallo.

CIRL Edilizia Piccola Industria Calabria: definitivi gli importi da erogare per l’EVR 2025

Gli importi vengono erogati fino al 31 dicembre 2025

In data 6 febbraio 2025, Confapi-Aniem Calabria e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per sottoscrivere un verbale di accordo che stabilisce gli importi dell'Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori del settore edilizia piccola industria Calabria per l'anno 2025. In applicazione delle previsioni contrattuali i trienni presi a riferimento da raffrontare per la verifica annuale ed il calcolo dell'EVR per il 2025 sono 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021.
In seguito alla verifica degli indicatori individuati e secondo quanto stabilito dal CIRL del 15 gennaio 2025, le Parti hanno stabilito che l'emolumento per il 2025 debba essere erogato nella misura del 100%, come previsto all'art. 20 del suddetto contratto integrativo, e fissata nella misura del 4% sui minimi del 2023. Gli importi, indicati nelle tabelle di seguito, vengono erogati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025. 

Impiegati
Livello EVR 2025
7 79,03
6 71,13
5 59,27
4 55,32
3 51,37
2 46,23
1 39,51
Operai
Livello EVR 2025 Mensile EVR 2025 Orario
Operaio IV livello 55,32 0,34
Operaio Specializzato 51,37 0,32
Operaio Qualificato 46,23 0,28
Operaio Comune 39,51 0,24

 

Ebiart FVG: domande per contributo maternità entro il 31 marzo

L'importo della prestazione è pari a 1.000,00 euro ad evento

L'Ente Bilaterale regionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia ha disposto l'erogazione di un contributo a favore delle dipendenti, con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di aziende iscritte all’Ebiart, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, in caso di astensione per maternità o adozione accaduti nel corso del 2024. L'importo della prestazione pari a 1.000,00 euro ad evento. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2025. 
L'Ente povvederà alla liquidazione delle pratiche con cadenza quadrimestrale. Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate. Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
- copia domanda e accettazione di congedo per maternità presentata all’INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
- copia cedolino paga riferito al primo mese successivo al parto;
- copia ultimo cedolino paga disponibile alla data di presentazione della domanda.
Il contributo sarà erogato per le lavoratrici dipendenti da Ebiart per il tramite dell’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice con la prima busta paga utile.

Riammissione alla Rottamazione-quater: la procedura

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato sull'apertura del servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, come stabilito dalla Legge n. 15/2025, che converte il decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 11 marzo 2025).

Questa misura si rivolge ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata, consentendo loro di presentare una nuova richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025

 

Per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, entro il 30 aprile 2025, esclusivamente con modalità telematiche e utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura di riammissione presenta differenze significative a seconda che venga effettuata dall'area riservata o dall'area pubblica del sito.

Accedendo all'area riservata con credenziali personali (Spid, Cie o Cns), il contribuente può effettuare la richiesta in modo più diretto, senza necessità di allegare documentazione di riconoscimento. In questa sezione, il servizio consente di selezionare automaticamente le cartelle e gli avvisi da includere nella domanda, facilitando così il processo di scelta e indicando il numero di rate per il pagamento. Al contrario, la richiesta effettuata tramite l'area pubblica richiede una compilazione più dettagliata del form online. È necessario inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute, ricevuta in precedenza, e specificare il numero delle cartelle o avvisi per cui si richiede la riammissione.

 

Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025

  • oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Oltre ciò bisogna inserire un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

 

Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.

 

Infine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a inviare, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione ai contribuenti che presenteranno la suddetta richiesta di riammissione, contenente l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento predisposti in base al piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento della domanda.