Al via la prestazione universale per gli ottantenni

Firmato il 21 febbraio 2025 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto che disciplina le modalità di attuazione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 marzo 2025).

Il 21 febbraio scorso è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze il decreto che disciplina le modalità di attuazione della “prestazione universale”, istituita in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 dagli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 29/2024 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane). Al momento, il decreto è all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

In sostanza, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 le persone anziane (con età di almeno 80 anni), con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con ISEE in corso di validità non superiore ai 6.000 euro possono fruire della “prestazione universale”, una nuova misura sperimentale che integra l’indennità di accompagnamento già riconosciuta con un “assegno di assistenza”, di importo massimo pari a 850 euro mensili, finalizzato a remunerare il lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici ovvero ad acquisire servizi di supporto alla domiciliarità e all’autonomia forniti da imprese e professionisti qualificati.

In particolare, mediante il citato assegno, o beneficiari potranno acquisire servizi prestati da lavoratori domestici, servizi di tipo socioassistenziale (di cura e igiene della persona, di lavanderia, di confezionamento-distribuzione di pasti a domicilio, di cura e aiuto alla gestione dell’abitazione, di accompagnamento a visite, per lo svolgimento di piccole commissioni e per il disbrigo di pratiche amministrative) e servizi di tipo sociale (sostegno relazionale, di aiuto al mantenimento di abilità pratiche, di sostegno psicologico-educativo, di telesoccorso e teleassistenza).

Il riconoscimento e l’erogazione della prestazione universale sono gestiti dall’INPS.

 

CCNL Scuola: sequenza contrattuale sul contratto di ricerca

L'importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore

Il 18 marzo è stato sottoscritto dall'ARAN e da Cisl-Fsur, Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,Gilda Unams, Anief il CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 L, n. 240/2010. 
Viene, innanzitutto, stabilito che l’importo del contratto non può comunque  essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può  essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo  pieno.
Inoltre viene precisato che i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti ex art. 22 L.240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 D.lgs  25 maggio 2017, n. 75.

Apertura sportello agevolativo per programmi di sviluppo strategici

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e favorire la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, a partire dal settore automotive, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 marzo 2025).

Le filiere produttive strategiche identificate includono, oltre all'automotive, settori come agroindustria, design, moda e arredo, metallurgia, meccanica strumentale, elettronica, aerospaziale e chimica.

 

Questo intervento si inserisce nel contesto più ampio del decreto MIMIT del 6 novembre 2024 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”, modificato dal decreto del 23 gennaio 2025, che prevede una riserva di risorse in favore dei programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica “design, moda e arredo”, a valere su risorse del PNRR.

 

Le domande per accedere agli incentivi saranno accettate dal 8 aprile al 10 giugno 2025 tramite la piattaforma online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del MIMIT.

È importante notare che anche le istanze di Contratti di sviluppo già presentate e sospese per mancanza di risorse finanziarie possono essere ripresentate.

 

Il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, con almeno il 40% delle risorse destinate a progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e spese, nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale del 9 dicembre 2014.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma elettronica e devono includere una serie di documenti specifici, tra cui una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante riguardo ai requisiti di ammissibilità e una perizia tecnica asseverata.

Inoltre, le imprese possono aggiornare le loro istanze precedentemente presentate, fornendo dettagli sulle modifiche al piano occupazionale o alle caratteristiche tecnologiche degli investimenti.

È fondamentale che le domande siano complete e conformi alle disposizioni normative per evitare invalidità.

 

È prevista una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori:

  • l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  • l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;

  • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso:

- del rating di legalità;
- di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001);
- della certificazione della parità di genere.

Lavoratori “extra”: nuove attività integrate nei settori turismo e pubblici esercizi

Fornite indicazioni per la gestione dei contratti per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni (INPS, messaggio 14 marzo 2025, n. 913).

Dopo la circolare n. 91/2020, l'INPS è tornato sull'argomento dei cosiddetti lavoratori "extra", fornendo precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012.

In particolare, l'Istituto ha fornito indicazioni in materia di applicazione della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della citata Legge n. 92/2012 che ha previsto che il contributo addizionale (comma 28 del medesimo articolo 2) e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori "extra" di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero gli assunti per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.

In particolare, l’INPS precisa che le attività di questi settori (riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare INPS n. 91/2020), per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del cosiddetto lavoro extra.

Per quel che riguarda, la compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del messaggio in commento, l’INPS evidenza che i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato solo nei flussi Uniemens relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del messaggio in argomento.

Inoltre, l’Istituto ricorda che nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l'ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando sempre il codice “L810”.

CIPL Edilizia Cooperative: regolarizzato l’EVR 2025

L'importo verrà erogato in due tranches ad aprile ed ottobre 2025 

L'11 marzo è stato sottoscritto da Legacoop, Confcooperative, Agci e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia Romagna il verbale di accordo in merito alla quantificazione dell'EVR relativo ai lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna.
Innanzitutto, le Parti hanno preso atto dei risultati certificati dalla Cassa Edile di Ravenna in merito agli indicatori dell'EVR ed hanno stabilito il raggiungimento di tuti e 5 gli obiettivi prestabiliti determinando gli importi da erogare in due tranches di uguale importo con la retribuzione di aprile ed ottobre 2025.

Livello  EVR 4%
8 1.000,00 euro 
7 839,00 euro
6 720,00 euro
5 612,00 euro
4 548,00 euro
3 509,00 euro
2 457,00 euro
1 400,00 euro

Le Parti stabiliscono, inoltre, che l'importo complessivo è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto nl periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024.
Per i lavoratori part-time l'importo complessivo è riproporzionato in base all'orario di lavoro in essere nel periodo 1° ottobre 2023-30 settembre 2024.

CCNL Farmacie: confronto tra le Parti Sociali su classificazione e salario

La proposta di Federfarma relativa all'aumento di 120,00 euro è considerata inaccettabile dalle OO.SS.

Il 13 marzo 2025 si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali e Federfarma per proseguire la discussione relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le farmacie private. Il confronto si è focalizzato principalmente su due aspetti cruciali: la classificazione del personale e le retribuzioni. 
Dal punto di vista normativo, ossia in tema di classificazione del personale, le richieste presentate dalle sigle sindacali mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali, tenendo conto delle trasformazioni e dell'evoluzione che hanno caratterizzato il settore farmaceutico, nonché delle nuove normative vigenti.

Dal punto di vista economico le organizzazioni sindacali hanno avanzato la richiesta di un aumento delle retribuzioni che consenta di recuperare la perdita del potere d'acquisto subita negli anni di validità del precedente contratto, a causa dell'aumento significativo del tasso di inflazione (prendendo come riferimento l'indice IPCA), e che tenga in considerazione l'elevata professionalità presente nel settore.
Dopo un confronto lungo e approfondito, permangono notevoli divergenze sul tema della classificazione e degli inquadramenti.
In particolare, Federfarma ha continuato a sostenere che i farmacisti devono svolgere tutte le attività sanitarie senza distinzioni, insistendo sull'obbligo di svolgere le mansioni di carattere sanitario legate alla farmacia dei servizi. Al contrario, la parte sindacale continua a difendere il principio della volontarietà e del riconoscimento, sia in termini di inquadramento che di retribuzione, per le mansioni che si aggiungono a quelle tradizionali del farmacista, valorizzando le opportunità di crescita professionale e rendendo concretamente applicabile il livello Q2.
Anche sul fronte salariale si registrano distanze considerevoli. Federfarma ha presentato una prima proposta di 120,00 euro, considerata inaccettabile e che non lascia spazio a possibili compromessi. Le motivazioni addotte da Federfarma a sostegno della proposta salariale, ovvero la necessità di definire un aumento salariale sostenibile per le farmacie, non sono ritenute plausibili dalle organizzazioni sindacali.
Unitariamente, le sigle sindacali hanno respinto la proposta, definendola umiliante per le lavoratrici ed i lavoratori del settore che in 12 anni hanno ricevuto un aumento di soli 80,00 euro e che ancora oggi pagano le conseguenze di un passato in cui non è stato riconosciuto l'importante ruolo professionale e sociale svolto dai farmacisti e da tutti coloro che operano nelle farmacie.
La delegazione sindacale ha sollecitato Federfarma a rivedere le proprie posizioni, sottolineando che le distanze riscontrate, se non ridotte, non consentirebbero una prosecuzione efficace del confronto finalizzato alla sottoscrizione in tempi brevi del contratto scaduto.

Il negoziato proseguirà nelle giornate del 2 aprile, 15 aprile e 16 aprile.

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità post-riforma di maggior interesse

L'Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti modifiche normative in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori (Agenzia delle entrate, circolare 14 marzo 2025, n. 2).

Queste modifiche sono parte integrante della riforma fiscale attuata dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, che introducono significative innovazioni nel sistema tributario italiano.

 

Tra le principali novità, l'Agenzia evidenzia l'implementazione del meccanismo di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Un aspetto rilevante riguarda il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR), che prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Inoltre, la circolare evidenzia le semplificazioni relative all'accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l'utilizzo dei canali online, è stata eliminata la maggiorazione del 50% per l'accesso diretto ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Oltre a ciò, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o
abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto concerne l'imposta di bollo, la disciplina è stata razionalizzata tenendo conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Le modalità di pagamento sono state semplificate: per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento dell'imposta di bollo avverrà non più al momento della formazione dell'atto, ma entro il termine previsto per la registrazione tramite modello F24.

È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale presso l'Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Infine, è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni riguardanti l'imposta di bollo e l'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

CCNL Poste: proclamato lo sciopero degli straordinari

Le OO.SS. hanno indetto l'astensione dal lavoro straordinario dal 20 marzo al 9 aprile

Con un comunicato stampa del 13 marzo 2025, Slc-Cgil e Uil-Poste hanno proclamato dal 20 marzo al 9 aprile (fatta eccezione per il 5 aprile in Campania) lo sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive per il personale di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero è frutto della conclusione negativa, avvenuta in data 6 marzo 2025, della procedura prevista dall'art. 17, lettera B) punto 3) del CCNL 23 luglio 2024. Il suddetto articolo riguarda, infatti, le controversie collettive e le procedure di raffreddamento e conciliazione a livello nazionale. Nel periodo coperto dallo sciopero, i dipendenti di Poste Italiane non saranno tenuti a svolgere prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro previsto dal contratto. 
Lo scopo della protesta, come affermano le OO.SS., è quello di spingere Poste Italiane a riprendere il confronto in tempi brevi. 

Contributi volontari: gli importi per il 2025

Analizzate le aliquote dei valori reddituali aggiornati e predisposte le tabelle di contribuzione da applicare (INPS, circolare 14 marzo 2025, n. 58).

A seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi volontari per il 2025.

In particolare, nella circolare in commento, l'Istituto ha analizzato le aliquote dei valori reddituali aggiornati e ha predisposto le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2025, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti non agricoli;
- iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
- iscritti al Fondo speciale Istituto postelegrafonici (ex IPOST);
- giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
- iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
- iscritti alla Gestione Separata.

Infine, la circolare riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.

Adempimenti tributari, CPB, giustizia tributaria e sanzioni: semplificazione e nuove scadenze

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 118 del 13 marzo 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 13 marzo 2025, n. 118).

Questo intervento normativo si colloca in un contesto di necessità di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, nonché di miglioramento della giustizia tributaria e della gestione delle sanzioni.

 

Il testo del nuovo decreto legislativo approvato in esame preliminare, infatti, introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.

 

La novità più significativa riguarda il concordato preventivo biennale. Al riguardo il decreto stabilisce la proroga della possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre 2025, rispetto al termine precedente del 31 luglio. È importante notare che, in virtù della natura sperimentale di questo istituto, vengono esclusi dalla possibilità di adesione i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

In aggiunta, in materia di contenzioso, il decreto estende la possibilità di conciliazione giudiziale a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, superando la limitazione precedente che la riservava solo ai ricorsi presentati dopo il 5 gennaio 2024. Questa estensione rappresenta un passo significativo verso la riduzione del contenzioso tributario e la promozione di soluzioni alternative alle dispute legali.

 

Infine, nel settore doganale, il decreto recepisce le richieste delle categorie interessate riguardo alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle previste per le violazioni interne. Questo allineamento potrebbe contribuire a una maggiore coerenza e prevedibilità nel trattamento delle sanzioni.