Nuove regole per la comunicazione dati delle transazioni elettroniche dal 1 gennaio 2026

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2025, n. 142285, vengono rese note nuove regole operative, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, riguardanti la trasmissione telematica dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico e ai volumi delle transazioni effettuate da esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, noto come decreto fiscale 2020, convertito in L. n. 157/2019, ha imposto agli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Il Provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 253155/2022 ha ulteriormente specificato le modalità e i termini per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico.

In conformità con quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 124/2019, dunque, il provvedimento n. 142285/2025 definisce in modo dettagliato i termini e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate. 

 

Nello specifico, i soggetti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

- il proprio codice fiscale;

- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;

- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;

- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;

- l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;

- la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);

- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;

- la data contabile delle transazioni elettroniche;

- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;

- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

I soggetti obbligati devono trasmettere tali informazioni direttamente all’Agenzia delle entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

 

Le nuove indicazioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

Autotrasporto: no al controllo a distanza

Irrogata una sanzione di 50.000 euro a un'azienda per installazione di GPS sui veicoli (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

Una sanzione di 50.000 euro è stata irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a un'azienda di autotrasporto che ha installato impianti GPS sui propri veicoli, controllando in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa.

Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. 

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema GPS tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l'informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. 

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento della sanzione, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema GPS alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

L'accordo prevede l'aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l'accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l'accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un'efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E', inoltre, prevista l'istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

CCNL Scuola: siglata la sequenza contrattuale sui collaboratori linguistici

Previsto un aumento mensile pari a 87,71 euro mensili per 13 mensilità

Il 18 marzo scorso, l'Aran e le OO.SS. di categoria hanno siglato la sequenza contrattuale del CCNL Scuola relativa ai collaboratori esperti linguistici, come indicato all'art. 178, comma 1, lett. d del contratto del 18 gennaio 2024, riguardante il triennio 2019/2021. La decorrenza della sequenza contrattuale parte dal giorno successivo alla stipula.
Per quel che riguarda il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, tabella C2-Università del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato di 87,71 euro mensili per 13 mensilità, a valere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, da quella data lo stipendio annuo lordo del collaboratori linguisti è pari a 17.000,00 euro annui lordi per 12 mensilità per 500 ore effettive annue, a cui si aggiunge la tredicesima. Inoltre, viene precisato che l'incremento sopra indicato assorbe, fino a concorrenza del suo intero importo, il trattamento economico di Ateneo.
Mentre, il trattamento integrativo in godimento viene ridotto, in virtù del riassorbimento indicato in precedenza, nei casi in cui risulti maggiore dell'incremento di 87,71 euro mensili, o azzerato nei casi in cui l'incremento risulti minore o uguale. 
L'assunzione del personale può avvenire anche per un monte ore superiore o inferiore a 500 ore ma, in ogni caso, non inferiore a 250 ore annue. 

CCNL Scuola: previsto il pagamento dell’IVC con la retribuzione di aprile

Nel cedolino di aprile saranno presenti le voci relative alle indennità di vacanza contrattuale 2022-2024 e 2025-2027

Ad aprile verrà erogata, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, l'indennità di vacanza contrattuale relativa al CCNL 2025-2027 che si sommerà all'IVC già in godimento relativo al triennio contrattuale 2022-2024. Difatti, nonostante il CCNL 2022/2024 sia già scaduto, ancora non è stato rinnovato e pertanto saranno presenti nella busta paga di aprile l'IVC riguardante sia il CCNL 2022/2024, sia il CCNL 2025-2027.
L'indennità verrà corrisposta, secondo gli importi indicati nella tabella pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), in due diversi scaglioni:
- un importo pari allo 0,6% degli stipendi tabellari nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2025;
- nella misura dell'1% dal 1° luglio 2025.
Tali importi verranno riassorbiti al momento della stipula del contratto di settore. 

Fatturazione elettronica per professionisti sanitari: c’è l’ok del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha evidenziato la conformità del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari con la normativa sulla protezione dei dati personali (Garante per al protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

In merito all'introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, previsto per entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato essere in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Al riguardo il Garante ha risposto ad alcuni quesiti posti dagli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei loro pazienti

 

In particolare, con il parere favorevole del 7 dicembre 2023, il Garante privacy ha ritenuto che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

 

Viene, inoltre, specificato che l'Agenzia delle entrate potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per le finalità fiscali, escludendo i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

 

Attualmente, il quadro normativo vigente, che rimarrà in essere fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che in nessun caso le fatture elettroniche relative all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti degli assistiti debbano essere emesse tramite il Sistema di Interscambio.

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR per il 2025

Gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi retributivi

Il 18 marzo è stato sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl Veneto, Fillea-Cgil Veneto il verbale di accordo che definisce gli importi dell'EVR nell'anno 2025.
 Innanzitutto, è stato stabilito che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2024 rispetto al 2023 sono risultati positivi.
 L' importo da erogare è calcolato applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere e verrà erogato per 12 mensilità da aprile 2025 a marzo 2026.

TABELLA PER OPERAI - IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

Viene, inoltre, specificato che  l'azienda potrà verificare i parametri aziendali (numero ore denunciate in EDILCASSA VENETO e qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.

Aggiornate le FAQ sul Portale Integrazione Migranti

Inserite novità chiarimenti in materia di "Sfruttamento Lavorativo, Tratta e Violenza domestica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 marzo 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l'aggiornamento delle FAQ sul Portale Integrazione Migranti, in particolare con l'aggiunta di contenuti relativi all'argomento "Sfruttamento Lavorativo, Tratta e Violenza domestica". Sono stati infatti inserite novità e chiarimenti sull'applicazione del nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione (TUI), introdotto dal D.L. 145/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’articolo 22 del TUI. In sostanza, si tratta del rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato normato dall'articolo 603-bis del Codice penale che sanziona le condotte che integrano il fenomeno del cosiddetto caporalato.

È stata poi aggiornata la sezione relativa alle "Prestazioni Sociali" con un approfondimento sull’Assegno di inclusione (ADI) o reddito di inclusione, una misura di sostegno al reddito per coloro che sono in difficoltà economiche, che viene erogata dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Infine è stato inserito un nuovo contenuto nella scheda "Lavoro" con informazioni utili per l'ingresso e l'assunzione dei lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani o di persone con disabilità. Questi ingressi si aggiungono alle 9.500 quote già destinate dal Decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma con una procedura diversa.

 

 

Ebiart FVG: contributo trasporti richiedibile entro il 31 marzo

La misura del contributo varia a seconda dell'importo della spesa documentata

L'Ente bilaterale regionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia (Ebiart) ha stabilito l'erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte all’Ebiart, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, che abbiano utilizzato i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/lavoro nel corso dell'anno 2024. I titoli di viaggio ammessi sono quelli annuali o quelli acquistati per un minimo di 6 mesi consecutivi. Il contributo sarà di:
- 200,00 euro, se la spesa documentata risulta essere superiore a 500,00 euro;
- 150,00 euro, se la spesa documentata risulta essere inferiore a 500,00 euro;
- 200,00 euro per i lavoratori dipendenti che per recarsi sul luogo di lavoro (sede dell’azienda) abbiano utilizzato la propria automobile solo qualora il tragitto percorso (andata-ritorno) sia superiore a 40 km. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2025. L'Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche dopo il 30 giugno 2025. Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
- copia titolo di viaggio nominativo;
- copia ricevute e documenti giustificativi di spesa;
- copia ultima busta paga ricevuta.
Nel caso di utilizzo della propria autovetture:
- autocertificazione attestante il tragitto casa-lavoro;
- copia Carta di circolazione dell’autovettura;
- copia ultima busta paga ricevuta.
Il contributo sarà erogato dall'Ente per il tramite dell’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

Conversione quote di MBO in welfare aziendale: chiarimenti sull’applicazione del regime di esenzione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione (articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR) la quota di retribuzione variabile, cosiddetta MBO (management by objectives), convertita in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 20 marzo 2025, n. 77).

Nel caso di specie, la società istate attiva nel settore energetico vuole sapere se tale conversione possa beneficiare delle esenzioni previste per determinate spese, chiarendo le modalità attraverso cui i dipendenti possono convertire la quota di MBO in prestazioni di welfare.

 

In base al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente ''tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro''.

Il medesimo articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

In particolare, come chiarito dalla risoluzione 55/E/2020, se i benefit hanno finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) non possono beneficiare di esenzioni fiscali.

 

L'articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di Stabilità 2016 introduce un regime agevolativo per i premi di risultato, prevedendo che "Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa". La conversione dei premi di risultato di cui al citato comma 182 è poi espressamente riconosciuta dal comma 184.

Sul punto, la circolare n. 28/E/2016 chiarisce che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR siano fruiti in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva.

 

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

 

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, appare evidente che le prestazioni di Welfare che la società intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l'erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all'azienda.

Inoltre, i beneficiari sono dipendenti specificamente individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale e non sono dunque una categoria generale.

 

Alla luce delle predette considerazioni, l'Agenzia ritiene che la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell'articolo 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di Welfare, descritto dall'Istante.