Noleggio di impianti sportivi da parte di SSD nei confronti di ASD: trattamento IVA

Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).

Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L'oggetto sociale comprende l'esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l'organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un'altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell'impianto, mentre l'altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L'impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.

Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.

In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell'IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell'impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

 

L'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l'esclusione dall'IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l'applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell'articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall'IVA fino alla scadenza stabilita. L'Agenzia delle entrate sottolinea che l'articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l'applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

 

L'Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell'associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all'interno della stessa organizzazione locale o nazionale.

 

La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull'appartenenza a un'unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l'affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l'attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell'ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l'oggetto sociale relativo all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come "strumentali" non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l'effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.

Lavoratori precoci: termini uniformati a quelli per l’APE sociale

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (INPS, messaggio 17 febbraio 2025, n. 598).

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha disposto (articolo 29, comma 1) l'uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (articolo 1, commi da 199 a 205, Legge n. 232/2016) a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale (articolo 1, commi da 179 a 186 della stessa legge).

Pertanto,  a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, il successivo comma 2 dell’articolo 29 del Collegato Lavoro prevede che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito delle attività di monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Tenuto conto della disposizione in esame, sono anche modificati i termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.

Quindi, le comunicazioni in questione sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l'esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuino le necessarie risorse finanziarie.

Nel caso in cui l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 203 della Legge n. 232/2016 e di cui all’articolo 11 del D.P.C.M. n. 87/2017, e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

Ebac: contributo per le famiglie con genitore non autosufficiente

Previsto un contributo pari a 750,00 euro 

L'Ebac, l'Ente Bilaterale Artigiano della Campania, ha previsto un contributo per ciascun nucleo familiare in cui vi sia un genitore convivente riconosciuto “non autosufficiente”, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L'importo previsto è pari a 750,00 euro per anno solare.
La documentazione richiesta è la seguente:
- documentazione attestante disabilità in corso di validità
- stato di Famiglia con rapporti di parentela ;
- autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
- fotocopia documento identità del richiedente.

CIPL Edilizia Industria Bari: con l’accordo stabiliti gli importi dell’EVR 2025

Gli importi dell'Elemento variabile della retribuzione sono erogati nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025

Il 27 gennaio 2025 è stato siglato da Ance Bari e Bat e dalle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo che determina l'Elemento variabile della retribuzione 2025. Sulla base di quanto disposto dal contratto integrativo del 10 gennaio 2024 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri è il 2022-2023-2024 e che tale triennio è comparato con quello immediatamente precedente 2021-2022-2023. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 l'EVR è fissato nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella seguente. 

EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura 4%)

Livello Categoria Importo mensile Importo orario
7 Quadri e impiegati di 1a categoria Super 78,99  
6 Impiegati di 1a categoria 71,09  
5 Impiegati di 2a categoria 59,24  
4 Impiegato e operai di 4° livello 55,29 0,32
3 Impiegati di 3a categoria e operai specializzati 51,34 0,30
2 Impiegati di 4a categoria e operai qualificati 46,21 0,27
1 Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni 39,49 0,23
- Custodi, portinai e fattorini   0,21
- Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)   0,18

EVR 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (misura ridotta 2,60%)

Livello Categoria Importo mensile Importo orario
7 Quadri e impiegati di 1a categoria Super 51,34  
6 Impiegati di 1a categoria 46,21  
5 Impiegati di 2a categoria 38,51  
4 Impiegato e operai di 4° livello 34,94 0,20
3 Impiegati di 3a categoria e operai specializzati 33,37 0,19
2 Impiegati di 4a categoria e operai qualificati 30,04 0,17
1 Impiegati di 4a categoria primo impiego e operai comuni 25,67 0,15
- Custodi, portinai e fattorini   0,14
- Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)   0,12

CIRL Formazione Professionale Lazio: firmato il rinnovo del contratto

Le Parti si sono impegnate a rinnovare la contrattazione regionale entro 6 mesi dalla firma del nuovo CCNL

Il 14 febbraio 2025, dopo circa cinque mesi di trattiva e confronti serrati con la controparte, è stata definitivamente sottoscritta l'ipotesi di contratto regionale relativa al CCNL Formazione Professionale 2024/2027. In materia di aggiornamento professionale il piano impegnerà il personale per un monte di 120 ore per i dipendenti dell’Area Funzionale 3, erogazione V livello e di 80 ore per il restante personale. 
Per quanto riguarda le indennità previste dal CCNL vigente (art. 25, lett. F, punti A, B e C ed in riferimento all'art. 36, lett. B, punto 4) le Parti Sociali hanno convenuto una maggiorazione nella misura aggiuntiva del 18% della retribuzione oraria. Ad avvio anno formativo, in sede di contrattazione di ente, si stabilisce il numero di settimane di riferimento per l’anno formativo in corso. La flessibilità oraria settimanale, riferita all’orario convenzionale medio settimanale stabilito in relazione al numero delle settimane del calendario formativo, che non comporti il superamento delle 800 ore annue fino ad un massimo di 26 ore per un limite di 5 settimane nell’anno formativo, è ricompensata con la maggiorazione del 18% delle ore svolte eccedenti la media, attingendo al fondo incentivi o, in alternativa, con l’accantonamento in banca delle ore di un’ora ogni 4 ore di flessibilità prestata, da definirsi in sede di contrattazione di Ente.  
In materia di diritto allo studio, in sede di contrattazione di Ente, al fine di garantire il diritto allo studio, possono essere concessi ulteriori permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 50 ore per il conseguimento, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all'insegnamento.
Per i congedi formativi, ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della L. 300/70, i dipendenti potranno richiedere, secondo quanto disposto dalla L. n. 53/2000, congedi per la formazione fino a un massimo di 11 mesi, anche frazionati, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento di titoli di studio di secondo grado, di un diploma universitario o di laurea.
In conclusione le Parti si sono impegnate a rinnovare la contrattazione regionale entro 6 mesi dalla firma del nuovo CCNL.

Scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione

L'Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un interpello presentata da un gruppo di soci e società per ottenere un parere sull'eventuale abusività di un'operazione di riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n. 212/2000 (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024, n. 35).

Gli Istanti intendono procedere a una scissione totale e asimmetrica della società, con l'obiettivo di risolvere dissidi interni e facilitare il passaggio generazionale. La scissione prevede la creazione di due nuove entità ciascuna con una composizione azionaria distinta e il trasferimento proporzionale di beni e passività. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di superare divergenze strategiche tra i soci e garantire la continuità operativa delle attività imprenditoriali. La scissione è progettata per essere fiscalmente neutrale, mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare vantaggi fiscali indebiti.

A detta degli Istanti, l'operazione di scissione prospettata non determinerà l'emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione IVA in capo alle società beneficiarie. Inoltre, l'operazione di scissione prospettata non è preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un'effettiva attività d'impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l'esercizio della medesima attività d'impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.

 

Sotto il profilo della disciplina antiabuso, l'Agenzia svolge le seguenti osservazioni.

 

In linea di principio, l'operazione di scissione, anche non proporzionale è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

 

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con l'impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell'istanza di interpello, continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all'attività d'impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.

Il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ''liquidità'', sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci.

 

Pertanto, l'Agenzia ritiene che l'operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni richiamate e che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l'operazione di scissione.

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rivalutati gli importi della Paga base Nazionale Conglobata

Dal 1° gennaio prevista la rivalutazione di un punto percentuale

Il 31 gennaio si sono incontrate Confimprese Italia e Fesica Confsal al fine di valutare il rapporto tra retribuzioni e potere d’acquisto per i dipendenti del terzo settore, come previsto dal CCNL del 20 luglio 2023.
Le Parti hanno, infatti, stabilito la rivalutazione di un punto percentuale (+1%) dal 1° gennaio 2025.
Di seguito gli importi.

TABELLA RETRIBUZIONI 
Importo Livelli
2.765,77  Dirigenti
2.212,55  Quadri
1.880,77  Livello I
1.770,11  Livello II
1.659,01  Livello III
1.548,88  Livello IV
1.438,22  Livello V
1.327,54  Livello VI

 

Ebac: contributo spese per l’acquisto del laboratorio artigiano

Stabilito un contributo per le spese di: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili

L'Ente Bilaterale Artigianato Campania concede un contributo, pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 3.000,00 euro per le spese relative all’acquisto del laboratorio artigiano. 
In particolare, sono incluse le seguenti tipologie di spesa: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili.
A tal fine, si riportano i documenti da allegare alla richiesta:
- documentazione attestante le spese sostenute;
- autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
- fotocopia documento identità. 
Qualora fosse necessaria assistenza, è possibile recarsi in uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano oppure presso la sede EBAC (previo appuntamento)..

L’accesso al SIISL per gli istituti di patronato

Dal 1° febbraio 2025, l'ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

Patto di famiglia: chiarimenti in merito alla tassazione delle “attribuzioni compensative”

Arrivano chiarimenti dal Fisco in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle cosiddette “attribuzioni compensative” che, in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile, inserito tra le disposizioni normative relative al patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario (Agenzia delle entrate, risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

 

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

 

In termini di imposte indirette, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) stabilisce che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia non sono soggetti a imposta, a condizione che gli aventi causa continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Tuttavia, il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione dell’imposta ordinaria, accompagnata da sanzioni e interessi di mora.

Le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E hanno chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia e non alle attribuzioni di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni.

 

La giurisprudenza ha evoluto la propria interpretazione riguardo al patto di famiglia. La Corte di Cassazione, con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, ha stabilito che il patto è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda sia per la corresponsione della somma compensativa ai legittimari non assegnatari. In una successiva sentenza del 2020, la Corte ha ribadito che la liquidazione operata dall’assegnatario deve essere considerata come una liberalità nei confronti dei legittimari non assegnatari, applicando le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela.

 

Pertanto, in considerazione del riportato orientamento di legittimità, l'Agenzia precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.