CCNL Energia e Petrolio: al via le trattative per il rinnovo

Per i Sindacati la trattativa va chiusa il più presto possibile a garanzia del potere d’acquisto dei salari

Nei giorni scorsi sono iniziati tra i rappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustria Energia ed ai segretari generali della Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i negoziati per il rinnovo del contratto del settore energia e petrolio. 
In apertura il presidente di Confindustria Energia ha sottolineato il valore e la solidità del sistema di relazioni industriali del settore, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica, dalla decarbonizzazione e dalle nuove dinamiche geopolitiche. Ha evidenziato come il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali siano indispensabili per garantire un futuro sostenibile al settore. Il Presidente ha inoltre ribadito il ruolo centrale del contratto collettivo come strumento per assicurare equilibrio e stabilità, auspicando che il negoziato possa rappresentare un'opportunità per valorizzare il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzare il legame tra competitività e coesione sociale.
Le tempistiche del rinnovo contrattuale richiedono un percorso negoziale proficuo e una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, con l'obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Prioritario è garantire il potere d'acquisto dei salari e confermare il valore del contratto come strumento di governo del settore, in un momento di profondo cambiamento del modello di sviluppo e di transizioni già in atto.

CIPL Edilizia Industria Cremona: verificati i parametri per l’EVR provinciale 2024

All'accertamento territoriale per il riconoscimento dell'EVR da corrispondere nel 2025 sono risultati positivi solo tre parametri

Il 19 febbraio scorso L'Associazione Costruttori Ance Cremona, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil concordano che la verifica territoriale dei parametri individuati per il riconoscimento dell'EVR ha accertato la positività dei 3 parametri su 4.
Pertanto, l'EVR provinciale da corrispondere in rate mensili nell'anno 2025 agli operai, tecnici e agli impiegati in forza, da parte delle imprese è pari al 75% del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del CCNL 3 marzo 2022.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l'EVR provinciale 2024 devono rispettare la procedura di accertamento dei parametri aziendali da attivarsi entro il 15 luglio 2025.

Operai Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
Operaio IV 7,67 0,23 0,23 0,14
Operaio III 7,12 0,21 0,21 0,13
Operaio II 6,41 0,19 0,19 0,12
Operaio I 5,48 0,16 0.16 0,10

 

Impiegati Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
1° CAT SUP. E QUADRI 1894,71 56,84 56,84 36,96
1° CATEGORIA 1705,23 51,15 51,15 33,24
2°CATEGORIA 1421,02 42,63 42,63 27,70
ASSISTENTE TECNICO 1326,31 39,78 39,78 25,85
3° CATEGORIA 1231,56 36,94 36,94 24,01
4° CATEGORIA 1108,41 33,25 33,25 21,61
4° CATEGORIA (1° imp.) 947,36 28,41 28,41 18,46

Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L'INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all'anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l'INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell'Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell'Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

 

Ebav Veneto: assunzione ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda

Previsto un contributo per l'assunzione a tempo indeterminato nell'anno di competenza 

L'Ente Bilaterale Artigianato Veneto offre un contributo per l'assunzione a tempo indeterminato degli ex apprendisti già alle dipendenze dell'azienda.
Ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per l'anno di competenza e pertanto, le domande presentate vengono inserite in una graduatoria annuale.
Tale graduatoria verrà ordinata alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base al quoziente calcolato come rapporto tra:
- numero di apprendisti assunti a tempo indeterminato nell'anno di competenza (numeratore);
- numero dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno di competenza (denominatore).
Il numero dipendenti nel dicembre viene conteggiato sommando il numero di lavoratori presenti nella denuncia B01 di dicembre dell’anno di competenza, considerando in percentuale i lavoratori part time (due lavoratori full time e un lavoratore part time al 60% equivalgono a 2,60 lavoratori in forza complessivi).
Le domande escluse dalla graduatoria possono essere recuperate in base a specifiche delibere dei relativi Comitati di Categoria.
I contributi verranno erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su conto intestato al soggetto richiedente. 
La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 
L'Ente erogherà il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Il nuovo modello 770/2025

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, è stato approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con relative istruzioni ai fini della corretta compilazione.

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia n. 75896/2025 si è reso necessario al fine di adeguare la dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

 

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il modello, inoltre, è lo strumento per la comunicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce significative modifiche per i sostituti d’imposta che erogano esclusivamente compensi per redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superano il limite di 5 dipendenti. Questi soggetti possono ora aderire a un sistema semplificato di comunicazione dei dati, le cui modalità e procedure sono stabilite dal provvedimento del n. 2597/2025.

Tale semplificazione consente di equiparare la comunicazione dei dati a quella prevista nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il modello 770.

In particolare, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770, inviando oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX relativi alle ritenute operate su diverse tipologie di reddito. Queste includono i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché dividendi e proventi di capitale. Inoltre, si fa riferimento a locazioni brevi e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, nonché indennità di esproprio e somme derivanti da cessioni volontarie in procedimenti espropriativi.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano effettuato la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e alcune fattispecie di redditi diversi, entro il 31 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, entro il 31 ottobre delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Infine, la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo. 

 

Il modello in commento è articolato in diverse sezioni, tra cui il frontespizio e vari quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY), ciascuno dei quali ha specifiche funzioni e modalità di compilazione. La reperibilità è assicurata attraverso il sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dove è disponibile in formato elettronico.

 

In dettaglio, la dichiarazione si compone di:

  • Frontespizio: Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; nella seconda facciata, i riquadri "tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità";

  • Quadri staccati:

    Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

    Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;

    Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;

    Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;

    Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;

    Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;

    Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

    Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

    Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;

    Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973;

    Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;

    Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;

    Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;

    Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;

    Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del dD.L. n. 78/2010.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione devono trasmettere i dati in forma telematica secondo specifiche tecniche che saranno definite in un provvedimento successivo.

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

L'aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

-  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

-  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.

CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

Al via le trattative con l'Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l'Aran l'apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All'interno del documento viene ribadita l'importanza di eliminare le norme definite della "premialità" o alla "performance"; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell'orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

Milleproroghe: riammissione alla Definizione agevolata

La Legge n. 15/2025, che converte il D.L. n. 202/2024, noto come "Milleproroghe", introduce significative modifiche al regime della "Rottamazione-quater", offrendo ai contribuenti che hanno perso i benefici di tale misura agevolativa entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata dei debiti (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 febbraio 2025).

L'opportunità di essere riammessi alla Definizione agevolata dei tali debiti si applica esclusivamente ai contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (cosiddetti “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

 

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;

  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

I contribuenti che hanno rispettato le scadenze di pagamento non possono accedere a questa riammissione e devono continuare a versare secondo il piano già in essere, con la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge).

 

Per avvalersi della riammissione, i contribuenti devono presentare una domanda entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità telematiche che saranno rese disponibili dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella domanda, oltre a indicare i debiti oggetto di riammissione, è necessario specificare le modalità di pagamento, che possono avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Successivamente alla presentazione della domanda, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l'importo totale dovuto per la Definizione agevolata, dettagliando le singole rate e le relative scadenze. È previsto un interesse del 2% annuo sulle somme dovute a partire dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

 

La decadenza da un piano di pagamento comporta la cessazione automatica delle agevolazioni e il ripristino del debito residuo, inclusivo di sanzioni e interessi. Pertanto, ogni pagamento successivo alla decadenza sarà imputato al debito complessivo, comprendente sia il capitale che le sanzioni e gli interessi.

Manageritalia: attivo il credito welfare 2025 per i dirigenti

Caricata in piattaforma la seconda tranche del credito welfare per i dirigenti

Manageritalia ha reso noto il caricamento della seconda tranche del credito welfare che spetta ai dirigenti in servizio, secondo quanto stabilito dal rinnovo dei contratti dei dirigenti delle aziende del terziario. Il credito welfare, da 1.000,00 a 1.500,00 euro annui a seconda del CCNL, si somma al credito 2024, nel caso in cui non sia stato speso in tutto o in parte. La piattaforma offre la possibilità di ampliare le prestazioni sanitarie del Fasdac e previdenziali del Fondo Mario Negri, oltre ad un welfare globale per il dirigente ed i suoi familiari ed interessa anche la formazione, i servizi socioassistenziali, il rimborso delle spese scolastiche, assistenziali, il trasporto pubblico e molto altro. 
I dirigenti possono accedere alla piattaforma dal sito Cftmt con le proprie credenziali, così come le aziende. 

Ebac: contributo aggiornamento professionale

A sostegno dei datori di lavoro, è previsto un contributo fino ad un massimo di 500,00 euro

L'Ente Bilaterale Artigianato Campania offre ai datori di lavoro e i loro dipendenti che vogliono aggiornare le proprie competenze un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 euro. 
Ai fini della richiesta, è necessario allegare:
- documentazione attestante l’acquisizione del requisito;
- documentazione attestante le spese sostenute;
- autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
- fotocopia documento identità del richiedente.
Nel caso di assistenza, è possibile recarsi presso uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano ovvero presso la sede dell'Ente.