Confermato il welfare pari a 200,00 euro per il 2025
Il 26 novembre è stato sottoscritto il verbale di pre-accordo tra Fism e Flc.Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal per il rinnovo del CCNL per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism. Le Parti hanno convenuto che il contratto di somministrazione, fino al 31 dicembre 2025 (in caso di mancato rinnovo), possa essere utilizzato solo per i rapporti a tempo determinato nei seguenti casi: - per particolari punte di attività; - per lo svolgimento di servizi e lavori che richiedono particolari capacità; - per lo svolgimento di attività predeterminate nel tempo. Stabilito, inoltre, l'importo di 200,00 euro da utilizzare come strumento di welfare entro il 31 dicembre 2025, per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione o assunti entro il 31 dicembre 2024: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato di almeno tre mesi nel corso del 2024. L'importo è riproporzionato in caso di part-time.
Proroga al 16 gennaio 2025 per titolari partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro (Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato del 27 novembre 2024, n. 136).
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che, nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il 2 dicembre 2024.
La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
Al centro del dibattito il trasporto passeggeri e merci. Prossimi incontri previsti per il 3 e il 10 dicembre
Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Or.s.a. hanno reso noto, con un comunicato stampa del 28 novembre 2024, dell'incontro tenutosi il 27 novembre per discutere della disciplina speciale del personale mobile e nella fattispecie riguardo al trasporto passeggeri e alla normativa sul trasporto merci. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, le Parti datoriali hanno aperto all'affidamento dei contratti di servizio sia del trasporto regionale che di quello a media e lunga percorrenza e all'ingresso di nuovi competitor sul mercato dell'Alta Velocità. Le richieste avanzate sono state, tra le altre, quelle relative all'abbattimento del limite minimo settimanale delle 30 ore di lavoro nella costruzione dei turni; alla ridefinizione dei riposi settimanali e alla possibilità di variare la produzione con un differenziale del 10% circa, allargando i periodi della turnazione estiva. Per il settore delle merci, invece, si è parlato della possibilità di pianificare turni senza l'obbligo di inserire la refezione e l'aumento dei limiti dei riposi fuori residenza su base mensile. Sui punti indicati in precedenza, i Sindacati si sono detti d'accordo a discutere, al fine di trovare un punto di contatto, mettendo in campo miglioramenti normativi ed economici. La ripresa della trattativa è calendarizzata per il 3 e il 10 dicembre.
Pubblicate le tabelle retributive con decorrenza dal 1° dicembre 2024
Il 25 novembre 2024, Le Parti sociali hanno siglato il verbale integrativo, all'ipotesi di accordo 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL di settore, diffondendo i minimi retributivi per i dipendenti delle aziende artigiane dei Settori:
Metalmeccanica ed Installazione di impianti
Livello
Dal 1.12.2024
Dal 1.7.2025
Dal 1.3.2026
Dal 1.11.2026
1Q
2.018,11
2.049,51
2.080,91
2.106,03
1
2.018,11
2.049,51
2.080,91
2.106,03
2
1.877,78
1.906,99
1.936,20
1.959,57
2bis
1.773,08
1.800,66
1.828,24
1.850,31
3
1.704,96
1.731,48
1.758,00
1.779,22
4
1.606,98
1.631,98
1.656,98
1.676,98
5
1.547,75
1.571,83
1.595,91
1.615,17
6
1.475,92
1.498,88
1.521,84
1.540,21
Orafi, Argentieri ed Affini
Livello
Dal 1.12.2024
Dal 1.7.2025
Dal 1.3.2026
Dal 1.11.2026
1Q
2.019,31
2.050,65
2.081,99
2.107,06
1
2.019,31
2.050,65
2.081,99
2.107,06
2
1.881,34
1.910,54
1.939,74
1.963,10
3
1.712,51
1.739,09
1.765,67
1.786,93
4
1.610,64
1.635,64
1.660,64
1.680,64
5
1.548,78
1.572,82
1.596,86
1.616,09
6
1.468,44
1.491,23
1.514,02
1.532,25
Restauro dei Beni Culturali
Livello
Dal 1.12.2024
Dal 1.7.2025
Dal 1.3.2026
Dal 1.11.2026
Quadro super
2.678,96
2.716,72
2.754,48
2.820,94
Quadro
2.678,96
2.716,72
2.754,48
2.820,94
1
2.515,50
2.550,96
2.586,42
2.648,83
2
1.934,83
1.962,10
1.989,37
2.037,37
3
1.798,01
1.823,35
1.848,69
1.893,30
4
1.773,55
1.798,55
1.823,55
1.867,55
5
1.662,41
1.685,84
1.709,27
1.750,51
6
1.587,30
1.609,67
1.632,04
1.671,42
Odontotecnica
Livello
Dal 1.12.2024
Dal 1.7.2025
Dal 1.3.2026
Dal 1.11.2026
1 S
2.103,82
2.138,11
2.172,40
2.184,74
1
1.902,71
1.933,72
1.964,73
1.975,89
2
1.802,33
1.831,70
1.861,07
1.871,64
3
1.629,22
1.655,77
1.682,32
1.691,88
4
1.534,00
1.559,00
1.584,00
1.593,00
5
1.469,14
1.493,08
1.517,02
1.525,64
6
1.413,52
1.436,56
1.459,60
1.467,89
Tali importi, sono comprensivi degli AFAC riconosciuti con accordo del 21 dicembre 2023.
Il servizio di domanda per il beneficio sarà di nuovo disponibile nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024 (INAIL, nota 29 novembre 2024, n. 11625).
L'INAIL ha reso nuovamente disponibile, nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito istituzionale all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l’inoltro della richiesta ai soggetti interessati.
Dato che, il termine precedentemente fissato non è da ritenersi perentorio, la decisione dell'Istituto è stata presa a seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali dalle quali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non hanno provveduto a inviarne comunicazione.
Infatti, l’INAIL aveva già reso disponibile all’interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio al 1° aprile 2024, l’apposito servizio per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio in argomento ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis del D.L. n. 123/2019.
L'Istituto, peraltro, rammenta che per effettuare la domanda di ammissione all'agevolazione è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.
Come illustrato già nella circolare INAIL n. 57/2023, i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei 2 esercizi precedenti. Le strutture INAIL dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.
Infine, l'Istituto segnale che rimangono valide le istruzioni operative che sono state oggetto di specifiche note.
Ecco un altro sito Teleconsul TcWeb
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